Cassazione Civile, Ordinanza n. 36320/2021 del 23/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio in materia di immigrazione, nel quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.; la Corte d'appello di Roma aveva poi rigettato l'appello del cittadino straniero. Contro la sentenza d'appello, pubblicata il 23 settembre 2019 e non notificata, il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Corte di cassazione non esamina nel merito tali motivi, perché rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione: il ricorso risulta notificato solo il 10 giugno 2021, quindi oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., anche tenendo conto della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83 del d.l. 18/2020 per l'emergenza COVID-19. L'amministrazione intimata non svolgeva difese.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per tardiva proposizione, poiché notificato ben oltre il termine semestrale di impugnazione della sentenza d'appello non notificata, anche computando la sospensione dei termini processuali emergenziale. Non viene pronunciata alcuna statuizione sulle spese, perché il Ministero non ha resistito; viene invece dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come base della declaratoria di estinzione del giudizio resa dal Tribunale nel precedente grado.
Fissa il termine semestrale per impugnare la sentenza non notificata; il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo e quindi inammissibile.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18
dal 9 marzo all'11 maggio 2020
La sospensione emergenziale dei termini processuali va considerata nel calcolo della tempestività dell'impugnazione, ma nel caso concreto non basta a rendere tempestivo il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È la norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
sentenza n. 9660-2019
È richiamata solo quale precedente di orientamento sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata non è notificata, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dal deposito e l'impugnazione è inammissibile se proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., salvo i periodi di sospensione applicabili.
- La sospensione dei termini processuali disposta per ragioni emergenziali incide sul calcolo del termine di impugnazione, ma non consente di superare un ritardo già eccedente il termine massimo applicabile.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di legittimità.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione, il giudice può dare atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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