Cassazione Civile, Ordinanza n. 07164/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L’agente della riscossione aveva presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento per crediti tributari e previdenziali, ottenendo l’ammissione solo parziale: una parte del credito era stata esclusa perché riferita a somme già pagate, un’altra perché relativa ad aggi, oneri tabellari, diritti di notifica e spese di insinuazione maturati per attività successive alla domanda di concordato preventivo con riserva che aveva preceduto il fallimento. Il tribunale, sull’opposizione allo stato passivo, aveva accolto solo il capo relativo ai crediti previdenziali oggetto di una cartella, rigettando il resto. Nel ricorso per cassazione la società della riscossione deduceva, da un lato, violazione delle norme sulla giurisdizione sostenendo che, di fronte all’eccezione di pagamento, il credito avrebbe dovuto essere ammesso con riserva; dall’altro, denunciava ultrapetizione e nullità del decreto per avere il tribunale deciso oltre i limiti dell’opposizione. Nel corso del giudizio di cassazione il fallimento ha però documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti, e entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di estinzione.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’adesione del fallimento alla definizione agevolata dei carichi e dell’impegno a rinunciare al giudizio. Poiché la controversia rientrava nell’ambito dei giudizi pendenti oggetto di rinuncia in conseguenza della rottamazione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., richiamando il principio secondo cui l’estinzione opera per rinuncia se il debitore è ricorrente, oppure ex lege se il debitore è resistente o intimato. Non è stato quindi esaminato nel merito il ricorso sui due motivi proposti.
Norme richiamate
È la base processuale per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione in presenza della rinuncia conseguente all’adesione alla definizione agevolata o, nei casi indicati, per estinzione ex lege.
Massime di principio
- Quando la parte debitrice aderisce a una definizione agevolata dei carichi e si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di giudizio pendente su una controversia rientrante nella rottamazione dei carichi, l’estinzione può derivare dalla rinuncia della parte che abbia promosso il ricorso oppure, se il debitore è resistente o intimato, direttamente ex lege.
- Se interviene una causa di estinzione del giudizio riconosciuta da entrambe le parti, la Corte non affronta le questioni di merito o di rito dedotte con il ricorso.
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