Cassazione Civile, Sentenza n. 3369/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le società ricorrono per revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 12047/2021: deducono errore di fatto ex art. 395 n.4 c.p.c. per presunta errata percezione delle allegazioni e dei documenti (in particolare un lodo arbitrale del 2015 prodotto in allegato alla comparsa conclusionale d'appello) ed omissione di valutazione dell'eccezione di estinzione del credito (anche per pagamento da parte di terzi, Consorzio ASI/Comune di Messina). Inoltre censurano la presunta errata interpretazione da parte della Corte della sentenza della Corte di giustizia UE (C-394/2018) richiamata nella motivazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso per revocazione come inammissibile. Motivazione: la revocazione per errore di fatto richiede un errore di realtà processuale e non copre divergenze di valutazione delle risultanze o interpretazioni giuridiche; la produzione del lodo in sede di conclusionale non equivale ad allegazione tempestiva e non è idonea a superare i limiti di ammissibilità; l'interpretazione di una sentenza della Corte di Giustizia non può costituire errore revocatorio. Spese a carico delle ricorrenti, liquidazione di euro 8.000,00 per compensi più esborsi e contributo spese; condanna supplementare ex art. 385, comma 4 c.p.c. (equo supplemento pari ad euro 8.000,00) per colpa grave nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Norma richiamata dalle ricorrenti come titolo di errore di fatto; la Corte però indica che l'errore revocatorio richiede un errore di realtà processuale non riconducibile a mera valutazione delle risultanze.
Richiamato per definire i limiti dell'errore revocatorio: la revocazione presuppone errore di fatto manifesto e non sindacazioni di valutazioni giuridiche o probatorie.
Norma sostanziale richiamata nel precedente giudizio in tema di azione revocatoria; la sentenza di legittimità aveva valutato l'applicabilità in rapporto a crediti ancora sub iudice.
Richiamato dalla Corte per osservare che non è stata dimostrata la produzione del documento (lodo) nel rispetto delle regole processuali sull'allegazione e produzione documentale.
Sentenza Corte di Giustizia C-394/2018
Richiamata in Cassazione nella valutazione dell'estensione della tutela dei creditori sugli atti societari; la Corte di cassazione ha interpretato detta pronuncia e la Corte, nel procedimento di revocazione, ritiene che contestare tale interpretazione non rientri nei limiti dell'errore revocatorio.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-bis e 1-quater)
Citato in relazione all'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato per il ricorso in Cassazione proposto dopo il 30/1/2013, ove la parte sia soccombente.
"quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'art. 373, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave"
Applicata per condannare le ricorrenti a un'ulteriore somma equitativa per colpa grave nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistente colpa grave nella presentazione di un ricorso carente e manifestamente infondato.
art. 96 c.p.c. (richiamo normativo contestuale)
Richiamato in motivazione per spiegare il quadro normativo sulla possibilità di maggiori condanne per comportamento processuale gravemente colposo (norma richiamata storicamente rispetto alla modificazione normativa citata).
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione si fonda su un fatto inesistente o non provato: non copre divergenze nella valutazione delle prove o nelle interpretazioni giuridiche.
- La semplice produzione tardiva di un documento in sede di comparsa conclusionale non equivale a una corretta e tempestiva allegazione: per essere rilevante deve emergere che il documento sia stato effettivamente allegato e argomentato nei termini processuali previsti (art. 366 c.p.c. e regole di allegazione).
- Le censure sull'interpretazione di pronunce europee (Corte di Giustizia) difficilmente costituiscono errore revocatorio: contestare la corretta interpretazione di una sentenza comunitaria rientra nella valutazione giuridica non sindacabile con la revocazione.
- Questioni non specificamente impugnate in precedenti gradi possono formare giudicato interno: per evitare la preclusione è necessario indicare e discutere esplicitamente tali profili nelle impugnazioni precedenti.
- Chi propone ricorsi manifestamente infondati o gravemente carenti nell'esposizione dei fatti rischia condanne per spese e ulteriori somme equitative per colpa grave (art. 385 c.p.c. e disposizioni sul contributo unificato).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3301/2023 del 03/02/2023
- Sentenza civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3302/2023 del 03/02/2023
- Sentenza civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3316/2023 del 03/02/2023
- Sentenza civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3322/2023 del 03/02/2023
- Sentenza civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3323/2023 del 03/02/2023
- Sentenza civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3327/2023 del 03/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →