Cassazione Penale, Sentenza n. 49515/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per: (i) partecipazione ad associazione per il traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 aggravata dall'art. 416‑bis.1 c.p. (Capo 1); (ii) cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (Capi 12 e 13). Il ricorso articolava tre motivi principali: 1) carenza di motivazione autonoma del Tribunale di riesame (tecnica del "copia e incolla" dall'ordinanza del GIP); 2) vizio di motivazione e violazioni procedurali con riferimento ai decreti autorizzativi e alle proroghe delle intercettazioni (artt. della serie 266 e 270 c.p.p.); 3) inesistenza di gravi indizi per i reati contestati, con puntuale contestazione dell'interpretazione delle conversazioni intercettate (es. termini criptici come "olio" e "5 raffo" non corrisponderebbero a droga, inversione di ruoli tra fornitore/cliente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi sono stati così valutati: il primo motivo (mancata autonoma valutazione) è stato ritenuto generico e aspecifico perché il ricorrente non ha dimostrato che la presunta mancanza di autonomia abbia inciso sul risultato cautelare; il secondo motivo (vizi sulle autorizzazioni delle intercettazioni) è stato giudicato generico per mancanza di indicazione concreta dei profili di illegittimità; il terzo motivo (assenza di gravi indizi) è stato considerato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione analitica basata su intercettazioni, riscontri da perquisizioni e sequestri, e su un quadro probatorio coerente che giustifica la misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Articolo richiamato come norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che le intercettazioni e i riscontri (perquisizioni/sequestri) dimostrano l'esistenza di un'associazione dedita al narcotraffico cui il ricorrente partecipava.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sulla cessione di stupefacenti: le conversazioni e i riscontri probatori sono stati ritenuti sufficienti a fondare gravi indizi per i capi di accusa relativi a cessione (Capi 12 e 13).
Richiamato come aggravante/elemento che integra la contestazione di tipo associativo su base criminale; la gravità e l'organizzazione del gruppo sono state valorizzate dalla motivazione del Tribunale.
codice di procedura penale, artt. 266, 266‑bis, 267, 268, 268‑bis, 268‑ter, 268‑quater, 270
Norme concernenti le autorizzazioni e le modalità delle intercettazioni telefoniche: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato le carenze nei decreti così da smentire la valutazione del Tribunale; pertanto le censure sono risultate generiche e inammissibili.
codice di procedura penale, artt. 273 (commi 1 e 1‑bis), 192 (commi 3 e 4), 292 comma 2 lett. c)
Norme relative ai presupposti per le misure cautelari e alla valutazione dei gravi indizi: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato la sussistenza dei gravi indizi alla luce delle intercettazioni e dei riscontri investigativi.
disposizioni di coordinamento, art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nei limiti della motivazione del ricorso: la Corte ha valutato i motivi nei limiti strettamente necessari ai sensi di questa norma, ritenendo però i rilievi generici quando non specificano l'incidenza concreta sul risultato cautelare.
decreto‑legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8 (conv. L. n. 176/2020)
Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta in assenza di richiesta di discussione orale; la procedura si è svolta in forma scritta.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede la condanna per il ricorrente alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata dalla Corte nella misura di euro 3.000.
codice di procedura penale, art. 94 comma 1‑ter
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; la Corte dispone gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Le censure generiche e aspecifiche in cassazione (mancanza di dettagli su come il vizio avrebbe inciso sul risultato) sono tendenzialmente inammissibili; è necessario indicare con precisione le ragioni e l'incidenza del vizio contestato.
- Il richiamo esteso all'atto di riferimento (es. ordinanza del GIP) non esclude l'autonomia di valutazione del giudice di merito se dal provvedimento di riesame risulta conoscenza e valutazione critica degli atti.
- I vizi formali o procedurali relativi alle intercettazioni devono essere specificamente denunciati (con indicazione delle carenze e della loro rilevanza) per poter incidere sul giudizio di legittimità; mere affermazioni generiche non bastano.
- In sede di legittimità non si rimettono facilmente interpretazioni alternative dei fatti; la Corte annulla o accoglie solo in presenza di travisamento della prova manifeste e decisivi, non per semplici letture alternative delle intercettazioni.
- Per la misura cautelare, la valutazione dei gravi indizi si basa sul complesso probatorio: intercettazioni contestuali, riscontri da perquisizioni/sequestri e modalità di comunicazione (linguaggio criptico contestualizzato) possono consolidare la prova e giustificare la custodia cautelare.
- Ricorrere senza fondamento concreto può comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.
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