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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49515/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per: (i) partecipazione ad associazione per il traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 aggravata dall'art. 416‑bis.1 c.p. (Capo 1); (ii) cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (Capi 12 e 13). Il ricorso articolava tre motivi principali: 1) carenza di motivazione autonoma del Tribunale di riesame (tecnica del "copia e incolla" dall'ordinanza del GIP); 2) vizio di motivazione e violazioni procedurali con riferimento ai decreti autorizzativi e alle proroghe delle intercettazioni (artt. della serie 266 e 270 c.p.p.); 3) inesistenza di gravi indizi per i reati contestati, con puntuale contestazione dell'interpretazione delle conversazioni intercettate (es. termini criptici come "olio" e "5 raffo" non corrisponderebbero a droga, inversione di ruoli tra fornitore/cliente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi sono stati così valutati: il primo motivo (mancata autonoma valutazione) è stato ritenuto generico e aspecifico perché il ricorrente non ha dimostrato che la presunta mancanza di autonomia abbia inciso sul risultato cautelare; il secondo motivo (vizi sulle autorizzazioni delle intercettazioni) è stato giudicato generico per mancanza di indicazione concreta dei profili di illegittimità; il terzo motivo (assenza di gravi indizi) è stato considerato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione analitica basata su intercettazioni, riscontri da perquisizioni e sequestri, e su un quadro probatorio coerente che giustifica la misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Articolo richiamato come norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che le intercettazioni e i riscontri (perquisizioni/sequestri) dimostrano l'esistenza di un'associazione dedita al narcotraffico cui il ricorrente partecipava.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma sulla cessione di stupefacenti: le conversazioni e i riscontri probatori sono stati ritenuti sufficienti a fondare gravi indizi per i capi di accusa relativi a cessione (Capi 12 e 13).

  • codice penale, art. 416‑bis.1

    Richiamato come aggravante/elemento che integra la contestazione di tipo associativo su base criminale; la gravità e l'organizzazione del gruppo sono state valorizzate dalla motivazione del Tribunale.

  • codice di procedura penale, artt. 266, 266‑bis, 267, 268, 268‑bis, 268‑ter, 268‑quater, 270

    Norme concernenti le autorizzazioni e le modalità delle intercettazioni telefoniche: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato le carenze nei decreti così da smentire la valutazione del Tribunale; pertanto le censure sono risultate generiche e inammissibili.

  • codice di procedura penale, artt. 273 (commi 1 e 1‑bis), 192 (commi 3 e 4), 292 comma 2 lett. c)

    Norme relative ai presupposti per le misure cautelari e alla valutazione dei gravi indizi: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato la sussistenza dei gravi indizi alla luce delle intercettazioni e dei riscontri investigativi.

  • disposizioni di coordinamento, art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nei limiti della motivazione del ricorso: la Corte ha valutato i motivi nei limiti strettamente necessari ai sensi di questa norma, ritenendo però i rilievi generici quando non specificano l'incidenza concreta sul risultato cautelare.

  • decreto‑legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8 (conv. L. n. 176/2020)

    Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta in assenza di richiesta di discussione orale; la procedura si è svolta in forma scritta.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che prevede la condanna per il ricorrente alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata dalla Corte nella misura di euro 3.000.

  • codice di procedura penale, art. 94 comma 1‑ter

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; la Corte dispone gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Le censure generiche e aspecifiche in cassazione (mancanza di dettagli su come il vizio avrebbe inciso sul risultato) sono tendenzialmente inammissibili; è necessario indicare con precisione le ragioni e l'incidenza del vizio contestato.
  • Il richiamo esteso all'atto di riferimento (es. ordinanza del GIP) non esclude l'autonomia di valutazione del giudice di merito se dal provvedimento di riesame risulta conoscenza e valutazione critica degli atti.
  • I vizi formali o procedurali relativi alle intercettazioni devono essere specificamente denunciati (con indicazione delle carenze e della loro rilevanza) per poter incidere sul giudizio di legittimità; mere affermazioni generiche non bastano.
  • In sede di legittimità non si rimettono facilmente interpretazioni alternative dei fatti; la Corte annulla o accoglie solo in presenza di travisamento della prova manifeste e decisivi, non per semplici letture alternative delle intercettazioni.
  • Per la misura cautelare, la valutazione dei gravi indizi si basa sul complesso probatorio: intercettazioni contestuali, riscontri da perquisizioni/sequestri e modalità di comunicazione (linguaggio criptico contestualizzato) possono consolidare la prova e giustificare la custodia cautelare.
  • Ricorrere senza fondamento concreto può comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di impugnare.

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