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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49423/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 189, comma 7, Codice della Strada (omissione di prestare soccorso a Ciubotariu Marius, in Monte Argentario, il 4/9/2015). Propone due motivi di ricorso: (1) nullità o inesistenza della notificazione dell'impugnazione in appello per presunta irreperibilità e conseguente notifica ex art. 161, comma 4, c.p.p., lamentando il silenzio motivazionale della Corte d'appello sulla richiesta di rinnovazione della notifica; (2) discordanza tra il termine di 60 giorni indicato nel dispositivo (termine per il deposito della sentenza) e il termine di 30 giorni riportato nel testo integrale depositato, con conseguente pregiudizio per la difesa nella organizzazione dell'impugnazione a causa della coincidenza con la sospensione feriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e infondata: la notifica a mezzo posta dichiarata dall'addetto come irreperibilità comporta, ex art. 170 c.p.p., la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., salvo che l'imputato non dimostri cause fortuite o forza maggiore per il mancato aggiornamento del domicilio; la ricorrente non ha fornito tali elementi né ha dimostrato l'inesistenza della notifica. Inoltre, la Corte osserva che un motivo di appello manifestamente infondato non comporta interesse alla censura in Cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il pregiudizio: il termine per proporre impugnazione si calcola ai sensi dell'art. 585 c.p.p. e decorre dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza (qui 60 giorni), ma il termine per proporre impugnazione è soggetto a sospensione feriale ex art. 1 legge 742/1969; quindi la parte disponeva comunque dei 45 giorni previsti dall'art. 585 e della sospensione feriale, senza concreto pregiudizio dimostrato. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi della giurisprudenza costituzionale, al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189 Codice della Strada

    comma 7 (omissione di prestare soccorso)

    Norma sostanziale che punisce l'omissione di soccorso; la Corte non ha riesaminato il fatto ma ha ritenuto il motivo di impugnazione processuale generico rispetto alla contestazione della condanna sostanziale.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La consegna dell'atto al difensore quando la notifica a domicilio risulta impraticabile: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale comma dopo la dichiarazione di irreperibilità da parte dell'addetto postale.

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Secondo la giurisprudenza citata, la dichiarazione di irreperibilità dell'addetto postale, in presenza di domicilio dichiarato, rende valido il procedimento di notifica senza ulteriori adempimenti, con conseguente consegna dell'atto al difensore.

  • artt. 157 e 159 cod. proc. pen.

    Norme relative alle conseguenze della mancata conoscenza e ai casi in cui è necessario adottare specifiche cautele nelle notifiche; la Corte ha richiamato che tali disposizioni si applicano solo se l'imputato per caso fortuito o forza maggiore non ha potuto comunicare il mutamento del domicilio.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Regola il termine per proporre impugnazione: il termine di 45 giorni decorre, nel caso di deposito differito, dalla scadenza del termine fissato per il deposito della sentenza; la Corte ha usato tale criterio per valutare il secondo motivo.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Richiamato per il meccanismo di decorrenza del termine di impugnazione quando il deposito della sentenza è differito; la Corte ha applicato il principio che il termine di impugnazione è collegato alla scadenza del termine fissato per il deposito.

  • legge 742/1969

    art. 1 (sospensione feriale)

    La sospensione feriale opera sul termine per proporre impugnazione: la Corte ha ritenuto che la sospensione abbia garantito alla parte un periodo utile aggiuntivo, riducendo il presunto pregiudizio per l'anticipato deposito.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma, comunque, ha disposto il pagamento di una somma equitativa.

Massime di principio

  • La validità della notifica effettuata a mezzo posta e dichiarata 'irreperibilità' dall'addetto postale può comportare la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., senza necessità di ulteriori adempimenti, salvo che l'imputato provi cause giustificative del mancato aggiornamento del domicilio.
  • Un motivo di appello manifestamente infondato ab origine non dà titolo a ricorso per Cassazione per carenza d'interesse quando la sua accoglienza non produrrebbe alcun effetto utile nel giudizio di rinvio.
  • Il termine per proporre impugnazione, quando è collegato al deposito differito della sentenza, decorre dalla scadenza del termine fissato per il deposito (art. 585 c.p.p.), e il computo del termine di impugnazione è soggetto alla sospensione feriale; l'anticipato deposito della sentenza non costituisce automaticamente pregiudizio se la sospensione feriale preserva il tempo effettivo a disposizione della difesa.
  • Nelle impugnazioni è essenziale specificare e documentare il pregiudizio subito a causa di errori formali (es. difformità di termini nel dispositivo e nel testo), altrimenti la censura rischia di essere ritenuta generica e/o inammissibile.
  • La Corte di Cassazione può condannare per spese e disporre somme in favore della Cassa delle ammende anche quando dichiara inammissibile il ricorso, valutando l'assenza di colpa grave ma l'opportunità di una sanzione pecuniaria equitativa.

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