Cassazione Penale, Sentenza n. 49419/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Firenze (12/07/2021) per reati connessi alla cessione di sostanza stupefacente (capo A: concorso nella cessione di 1 kg di cocaina) e, per i soli ASANI Kujtim e ASANI Lutfi, per concorso in tentata estorsione aggravata (capo B) - reato riqualificato dall'origine sequestro di persona. Le censure principali riguardavano: 1) la valutazione e la motivazione sulla prova dichiarativa (contraddizioni e inattendibilità dei testi Seye e Tesfaye; ammissione di ASANI Kujtim secondo cui la sostanza sarebbe marijuana); 2) incertezza dell'attribuzione di utenze e della presenza fisica di ASANI Lutfi nei luoghi della cessione; 3) esclusione o dubbio circa la sussistenza della condotta estorsiva (assenza di reale costrizione) e la genuinità di alcuni mezzi di prova; 4) vizio motivazionale eccessivo nella determinazione delle pene ed erronea valutazione degli indizi; 5) doglianze di ISLAMI Kenan sulla mancata adeguata risposta motivazionale e sull'inesistenza di prova del ruolo di intermediazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai tre imputati. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, confermando la ricostruzione del giudice del rinvio: a) la cessione di stupefacente è stata accertata sulla base di un quadro probatorio complessivo e convergente (dichiarazioni, tabulati telefonici, perquisizioni e riscontri oggettivi); b) la qualità diversa dello stupefacente dedotta dalla difesa non costituisce una ragionevole alternativa capace di infirmare il giudizio; c) la riqualificazione in tentata estorsione è corretta perché la minaccia volta ad ottenere il recupero dello stupefacente o il pagamento del prezzo rientra nell'oggetto del reato estorsivo; d) la condotta di intermediazione di ISLAMI Kenan è penalmente rilevante anche se limitata a mettere in contatto venditore e acquirente; e) le censure sulla dosimetria della pena e sulle attenuanti sono generiche e non idonee a rimuovere la congruità della pena inflitta; f) la revoca dell'espulsione già decisa in sede di appello precedente è rimasta cristallizzata e non è stata riesaminata. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti e la sentenza di merito confermata nel suo esito sostanziale.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (disciplina stupefacenti)
La norma punisce anche la condotta di "intermediazione", intesa come qualsiasi attività finalizzata a collegare venditore e acquirente o a procurare ad altri lo stupefacente; è sufficiente un contributo materiale o psicologico volto a favorire l'incontro tra le parti
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Applicato per ricondurre nella responsabilità penale comune i contributi diversi e complementari degli imputati nell'operazione di cessione e nella condotta estorsiva
art. 629 cod. pen. e artt. 56, 110 cod. pen. (tentata estorsione)
Il reato di tentata estorsione può integrarsi anche quando la violenza o la minaccia siano finalizzate a conseguire un vantaggio derivante da attività illecita (es. prezzo della cessione di stupefacente); è quindi corretta la riqualificazione da sequestro di persona a tentata estorsione quando la minaccia è diretta a ottenere il recupero della droga o del prezzo
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)
La Corte ribadisce i canoni di valutazione: il dubbio che annulli la decisione deve essere "ragionevole" e sorretto dalla logica; non è consentita in cassazione una rivalutazione globale della prova se non fondata su vizi di legge o contraddittorietà grave della motivazione
norme processuali sulle intercettazioni e utilizzabilità delle registrazioni (principio di autorizzazione giudiziaria o decreto del pubblico ministero)
Registrazioni effettuate in modo occulto da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia e con strumenti forniti dalla stessa, senza provvedimento autorizzativo o decreto del pubblico ministero, sono inutilizzabili; tuttavia la Corte ha valutato che, anche escludendo tali captazioni, il quadro probatorio residuo era sufficiente
art. 27 Cost. (principio di individualizzazione della pena)
Richiamato nel contemperamento della dosimetria della pena: il giudice di merito ha adeguatamente motivato la quantificazione della pena e la modulazione delle attenuanti generiche
disposizioni del codice di procedura penale citate nei motivi (es. artt. 623, 627, 628, 606, 530, 533, 546, 606 cod. proc. pen.)
Le doglianze processuali e di motivazione riferite a tali articoli sono state ritenute generiche o costituenti una mera rivalutazione di merito non ammissibile in cassazione; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito coerente e priva di vizi tali da imporre annullamento
Massime di principio
- La condotta di 'intermediazione' nel traffico di stupefacenti è penalmente rilevante anche se si limita a mettere in contatto venditore e acquirente: qualsiasi attività materiale o psicologica diretta a collegare le parti può integrare il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990
- La tentata estorsione è configurabile anche quando la violenza o la minaccia mirino a conseguire vantaggi derivanti da attività illecite (es. recupero di droga o del prezzo pattuito): l'illiceità della finalità non esclude la rilevanza estorsiva
- Le intercettazioni effettuate senza provvedimento autorizzativo (o decreto del PM) sono inutilizzabili; tuttavia l'inutilizzabilità di singoli mezzi di prova non travolge automaticamente l'intero giudizio se il resto del compendio probatorio è convergente e sufficiente
- In cassazione non è consentita una rivalutazione globale e sostitutiva della prova di merito: le censure devono evidenziare vizi di legge, contraddittorietà o carenze motivazionali gravi per essere ammissibili
- La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti restano in larga misura discrezionali del giudice di merito; le censure sulla dosimetria devono essere fondate e specifiche per superare il giudizio di congruità
- Il dubbio che possa scalfire una condanna deve essere 'ragionevole' e supportato da solide alternative logiche; mere interpretazioni alternative non sono sufficienti per ottenere annullamento in sede di legittimità
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