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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49419/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Firenze (12/07/2021) per reati connessi alla cessione di sostanza stupefacente (capo A: concorso nella cessione di 1 kg di cocaina) e, per i soli ASANI Kujtim e ASANI Lutfi, per concorso in tentata estorsione aggravata (capo B) - reato riqualificato dall'origine sequestro di persona. Le censure principali riguardavano: 1) la valutazione e la motivazione sulla prova dichiarativa (contraddizioni e inattendibilità dei testi Seye e Tesfaye; ammissione di ASANI Kujtim secondo cui la sostanza sarebbe marijuana); 2) incertezza dell'attribuzione di utenze e della presenza fisica di ASANI Lutfi nei luoghi della cessione; 3) esclusione o dubbio circa la sussistenza della condotta estorsiva (assenza di reale costrizione) e la genuinità di alcuni mezzi di prova; 4) vizio motivazionale eccessivo nella determinazione delle pene ed erronea valutazione degli indizi; 5) doglianze di ISLAMI Kenan sulla mancata adeguata risposta motivazionale e sull'inesistenza di prova del ruolo di intermediazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai tre imputati. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, confermando la ricostruzione del giudice del rinvio: a) la cessione di stupefacente è stata accertata sulla base di un quadro probatorio complessivo e convergente (dichiarazioni, tabulati telefonici, perquisizioni e riscontri oggettivi); b) la qualità diversa dello stupefacente dedotta dalla difesa non costituisce una ragionevole alternativa capace di infirmare il giudizio; c) la riqualificazione in tentata estorsione è corretta perché la minaccia volta ad ottenere il recupero dello stupefacente o il pagamento del prezzo rientra nell'oggetto del reato estorsivo; d) la condotta di intermediazione di ISLAMI Kenan è penalmente rilevante anche se limitata a mettere in contatto venditore e acquirente; e) le censure sulla dosimetria della pena e sulle attenuanti sono generiche e non idonee a rimuovere la congruità della pena inflitta; f) la revoca dell'espulsione già decisa in sede di appello precedente è rimasta cristallizzata e non è stata riesaminata. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti e la sentenza di merito confermata nel suo esito sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (disciplina stupefacenti)

    La norma punisce anche la condotta di "intermediazione", intesa come qualsiasi attività finalizzata a collegare venditore e acquirente o a procurare ad altri lo stupefacente; è sufficiente un contributo materiale o psicologico volto a favorire l'incontro tra le parti

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Applicato per ricondurre nella responsabilità penale comune i contributi diversi e complementari degli imputati nell'operazione di cessione e nella condotta estorsiva

  • art. 629 cod. pen. e artt. 56, 110 cod. pen. (tentata estorsione)

    Il reato di tentata estorsione può integrarsi anche quando la violenza o la minaccia siano finalizzate a conseguire un vantaggio derivante da attività illecita (es. prezzo della cessione di stupefacente); è quindi corretta la riqualificazione da sequestro di persona a tentata estorsione quando la minaccia è diretta a ottenere il recupero della droga o del prezzo

  • art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)

    La Corte ribadisce i canoni di valutazione: il dubbio che annulli la decisione deve essere "ragionevole" e sorretto dalla logica; non è consentita in cassazione una rivalutazione globale della prova se non fondata su vizi di legge o contraddittorietà grave della motivazione

  • norme processuali sulle intercettazioni e utilizzabilità delle registrazioni (principio di autorizzazione giudiziaria o decreto del pubblico ministero)

    Registrazioni effettuate in modo occulto da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia e con strumenti forniti dalla stessa, senza provvedimento autorizzativo o decreto del pubblico ministero, sono inutilizzabili; tuttavia la Corte ha valutato che, anche escludendo tali captazioni, il quadro probatorio residuo era sufficiente

  • art. 27 Cost. (principio di individualizzazione della pena)

    Richiamato nel contemperamento della dosimetria della pena: il giudice di merito ha adeguatamente motivato la quantificazione della pena e la modulazione delle attenuanti generiche

  • disposizioni del codice di procedura penale citate nei motivi (es. artt. 623, 627, 628, 606, 530, 533, 546, 606 cod. proc. pen.)

    Le doglianze processuali e di motivazione riferite a tali articoli sono state ritenute generiche o costituenti una mera rivalutazione di merito non ammissibile in cassazione; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito coerente e priva di vizi tali da imporre annullamento

Massime di principio

  • La condotta di 'intermediazione' nel traffico di stupefacenti è penalmente rilevante anche se si limita a mettere in contatto venditore e acquirente: qualsiasi attività materiale o psicologica diretta a collegare le parti può integrare il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990
  • La tentata estorsione è configurabile anche quando la violenza o la minaccia mirino a conseguire vantaggi derivanti da attività illecite (es. recupero di droga o del prezzo pattuito): l'illiceità della finalità non esclude la rilevanza estorsiva
  • Le intercettazioni effettuate senza provvedimento autorizzativo (o decreto del PM) sono inutilizzabili; tuttavia l'inutilizzabilità di singoli mezzi di prova non travolge automaticamente l'intero giudizio se il resto del compendio probatorio è convergente e sufficiente
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione globale e sostitutiva della prova di merito: le censure devono evidenziare vizi di legge, contraddittorietà o carenze motivazionali gravi per essere ammissibili
  • La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti restano in larga misura discrezionali del giudice di merito; le censure sulla dosimetria devono essere fondate e specifiche per superare il giudizio di congruità
  • Il dubbio che possa scalfire una condanna deve essere 'ragionevole' e supportato da solide alternative logiche; mere interpretazioni alternative non sono sufficienti per ottenere annullamento in sede di legittimità

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