Cassazione Penale, Sentenza n. 49412/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi: (1) censura della responsabilità soggettiva attribuita all'imputato per il furto aggravato di gas, sostenendo che la Corte territoriale non ha individuato l'autore materiale della manomissione del contatore (accessibile tramite cabina chiusa a chiave alla quale accedeva la società di cui l'imputato era legale rappresentante), per cui il furto avrebbe potuto essere commesso dai dipendenti; (2) censura della valutazione della recidiva reiterata infraquinquennale, contestando che la tipologia e i tempi dei reati non giustifichino l'aumento di pena e denunciando che la Corte d'appello ha considerato anche reati commessi anteriormente ma divenuti irrevocabili solo successivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nella parte relativa alla responsabilità per il furto (primo motivo), ritenendo la motivazione della Corte d'appello coerente e non manifestamente illogica e rilevando che in sede di legittimità non può svolgere una rivalutazione autonoma delle prove né accogliere mere ipotesi alternative non inconfutabili. Ha invece accolto il secondo motivo: l'affermazione della recidiva è stata annullata perché la Corte territoriale ha erroneamente fatto riferimento a condanne divenute irrevocabili dopo la commissione del reato sub iudice; la sentenza è annullata limitatamente al punto concernente la recidiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame. Per il resto il ricorso è rigettato e l'affermazione di responsabilità penale (art. 624 cod. proc. pen.) è dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiama il dovere di esposizione sintetica dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte utilizza tale riferimento per delimitare i motivi enunciati.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
applicato per dichiarare inammissibili le censure che sono meramente ripetitive dell'appello o costituiscono doglianze in fatto non compatibili con il ricorso per cassazione.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato il principio della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio": la Corte precisa che tale profilo può essere valutato in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica e decisiva.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
criterio per rilevare la manifesta illogicità della motivazione; la Corte segnala che non ricorrono i presupposti per annullare per manifesta illogicità in relazione alla responsabilità attribuita.
norme sulla recidiva (giurisprudenza richiamata)
la Corte ribadisce il principio giurisprudenziale secondo cui la recidiva richiede che le pregresse condanne siano divenute irrevocabili prima della commissione del nuovo reato; l'erronea considerazione di condanne divenute irrevocabili solo successivamente rende illegittimo l'aumento per recidiva.
art. 624 cod. proc. pen.
la sentenza dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale richiamando tale norma (così come citata nel provvedimento).
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento di una sentenza di merito sulla base di mere ipotesi alternative: il ricorrente deve dimostrare che la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria in modo decisivo.
- Le valutazioni circa la responsabilità soggettiva e l'individuazione dell'autore materiale sono attribuite al giudice di merito; la Suprema Corte verifica solo la logicità e congruità della motivazione, non sostituisce la propria valutazione delle prove.
- Per configurare la recidiva è necessario che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili prima della commissione del nuovo reato; considerare condanne divenute irrevocabili successivamente è errore e comporta l'annullamento della statuizione aggravante.
- Se la Cassazione accerta un errore limitato (es. sull'applicazione della recidiva) può annullare solo quella parte della sentenza e rinviare per nuovo esame, lasciando irripetibile l'affermazione di responsabilità quando non censurata con esito favorevole.
- I motivi del ricorso per cassazione devono essere formulati con specificità e non possono limitarsi a ripetere le doglianze già sollevate in appello senza una criticità analitica rispetto alla decisione impugnata.
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