Cassazione Penale, Sentenza n. 49415/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza di assoluzione emessa in appello dal Tribunale di Novara (che aveva riformato la condanna del Giudice di Pace per lesioni personali colpose ex art. 590), deducendo: 1) illegittima utilizzazione di dichiarazioni attribuite alla imputata, assente sia in primo che in secondo grado; 2) vizi della motivazione per contraddittorietà nella valutazione degli elementi di prova acquisiti in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando la censura relativa all'utilizzazione di presunte dichiarazioni rese dall'imputata, ha ritenuto che l'assoluzione reggesse alla prova di resistenza: il Tribunale aveva valutato non credibile la persona offesa alla luce di inconciliabilità tra le sue dichiarazioni e i danni al veicolo (mancanza di certezza circa la dinamica prospettata). I restanti motivi, relativi a vizi motivazionali, sono stati dichiarati inammissibili per le limitazioni previste dall'art. 606, comma 2-bis c.p.p. e dall'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 590 c.p. (lesioni personali colpose)
Norma sostanziale che definisce il reato contestato alla imputata; usata per descrivere il capo d'accusa oggetto del giudizio
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
presente nella sentenza come limite alla motivazione
Richiama il criterio di sinteticità della motivazione in Cassazione: le parti devono indicare i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione
art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
Predispone l'inammissibilità in Cassazione di censure che consistono in meramente critiche di fatto o valutazioni probatorie; le doglianze di motivazione basate su ricostruzioni fattuali sono spesso escluse dal sindacato di legittimità
art. 39-bis, d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
introdotto dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
Ulteriore norma che limita l'esame in Cassazione delle questioni concernenti la valutazione della prova e della motivazione, rendendo inammissibili determinati motivi di ricorso basati su apprezzamenti di fatto
Massime di principio
- L'utilizzo di dichiarazioni attribuite a un imputato assente ai giudizi di merito solleva un profilo di illegittimità; in casi simili è utile richiedere esplicita indicazione in sentenza dell'acquisizione e della modalità di utilizzazione di tali dichiarazioni.
- La Corte di Cassazione può riconoscere un vizio formale riguardante l'impiego di dichiarazioni, ma comunque confermare la decisione di merito se l'accertamento finale regge sulla base di valutazioni autonome (es. incongruenze della parte offesa rispetto a elementi materiali).
- Molte censure attinenti alla valutazione della prova e alla motivazione sono oggi inammissibili in Cassazione per effetto dell'art. 606, comma 2-bis c.p.p. e dell'art. 39-bis d.lgs. 274/2000; chi impugna in Cassazione deve dunque privilegiare profili di diritto (violazione di norme di diritto, vizio procedurale) piuttosto che mera ricostruzione contraria dei fatti.
- Per contrastare efficacemente una pronuncia assolutoria basata sulla non credibilità della parte offesa, occorre documentare con precisione la coerenza fra dichiarazioni e riscontri materiali (danni, perizie, dinamica), e segnalare eventuali violazioni procedurali nell'acquisizione di dichiarazioni altrui.
- Se il ricorso viene rigettato, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali; pertanto valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso per cassazione.
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