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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49411/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, in massima parte, ha confermato condanne e ricalcolato pene per plurime fattispecie in materia di stupefacenti e reati connessi. Le censure principali: nullità o vizio del procedimento per assenza/insufficiente assistenza degli imputati o dei difensori (giudizio abbreviato e udienze scaglionate per COVID-19); inutilizzabilità delle intercettazioni e delle comunicazioni tratte da dispositivi BlackBerry (presunta necessità di rogatoria/irregolarità nella decriptazione); inutilizzabilità o illegittimità dei tracciamenti/GPS; errori di qualificazione giuridica (contestazione di associazione ex art. 74 T.U. stupefacenti vs mero concorso); errata applicazione di aggravanti (art. 61-bis c.p. transnazionalità; art. 73, comma 6 T.U. stupefacenti per reato commesso in concorso da 3 o più persone); questioni sulla tipologia e quantità di stupefacente accertata; mancata o insufficiente motivazione su specifici capi (es. interposizione fittizia art. 512-bis) e sulla declaratoria di abitualità/colonia agricola; questioni di commisurazione della pena e di computo degli aumenti per continuazione. Le difese hanno anche denunciato errori di travisamento probatorio e violazioni di diritti di difesa e di norme CEDU/UE.

La decisione

La Corte di legittimità, con motivazione articolata, ha in massima parte rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi: - Rigetto/inammissibilità per la gran parte degli appellanti (i motivi processuali e di merito non hanno superato il vaglio di legittimità, spesso perché si trattava di valutazioni di merito sulle intercettazioni o perché le censure non hanno confrontato puntualmente la motivazione impugnata). - Intercettazioni BlackBerry e acquisizione dei dati: la Cassazione ha ritenuto in linea con la giurisprudenza che la captazione/registrazione avviene sul territorio nazionale quando il flusso transita in Italia; la decriptazione/lettura dei messaggi è distinta e l'uso dell'algoritmo o della collaborazione del produttore non impone automaticamente rogatoria estera; le contestazioni difensive sono inammissibili se non allegano elementi concreti di alterazione o errore. - Art. 61-bis (aggravante transnazionalità): la Corte ha precisato che tale aggravante richiede il contributo causale di un "gruppo criminale organizzato" dedito ad attività in più Stati; la mera operatività di alcuni concorrenti all'estero non è sufficiente. Su questo punto ha annullato (con rinvio per ricalcolo pena) l'applicazione dell'aggravante in relazione al capo 38 per alcuni imputati (Milaqi, Balla, Hushi Edi) e, in misura più ampia, ha disposto la rimozione dell'aggravante per Hushi Ervis e la rimessione per rideterminazione della pena. - Art. 73 comma 6 (aggravante 3+ persone): la Corte richiama il principio per cui la pluralità deve riferirsi a modalità tipiche del reato (offerta, intermediazione, acquisto, detenzione ecc.); ha annullato l'applicazione di tale aggravante ove mal applicata (ad es. in relazione al capo 42 per Hushi Ervis) e ha disposto rinvio per rideterminazione delle pene per i casi interessati. - Associazioni ex art. 74: la Corte ha confermato l'impostazione del giudice di merito in larga parte, richiamando che per l'associazione è necessario il "quid pluris" (organizzazione stabile, mezzi, ruoli, risorse) e ha ritenuto correttamente valutati elementi quali importazioni, mezzi modificati, cassa/risorse e ruoli. - Declaratoria di abitualità/colonia agricola: annullata senza rinvio la parte della sentenza che ha dichiarato la habitualità e disposto colonia agricola per Pappalardo e Mangiarini (quelle statuizioni sono eliminate). - Correzione materiale del dispositivo: indicata rettifica nel dispositivo relativo a Dema Blerim (errata indicazione del capo). - Effetti pratici: per alcuni imputati (es. Hushi Ervis, Milaqi Artur, Balla Viktor, Hushi Edi) vi sono annullamenti parziali limitati a specifiche aggravanti o capi e rinvio ad altra sezione d'appello per rideterminazione della pena; per molti ricorsi rigetto/inammissibilità con condanna alle spese e talvolta pagamento di somme alla cassa (indicate). In sintesi: la Suprema Corte ha respinto la maggior parte delle doglianze, ha delimitato e corretto alcuni vizi (soprattutto su errata qualificazione di aggravanti e su declaratoria di abitualità) e ha rinviato per rideterminazione della pena in relazione ad alcune cancellazioni di aggravanti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti)

    La Corte ha applicato e interpretato gli artt. 73 e 74: art. 73 (illeciti sugli stupefacenti) con particolare attenzione alle aggravanti (comma 6 per concorso di 3+ persone) richiedendo che la pluralità sia riferibile a condotte tipiche; art. 74 (associazione finalizzata al traffico) richiede il "quid pluris" (organizzazione stabile, mezzi, risorse, ruoli) per distinguersi dal semplice concorso di persone.

  • art. 61-bis c.p. (aggravante "transnazionalità")

    La Corte precisa che l'aggravante richiede l'apporto causale di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività in più Stati; la sola operatività all'estero di alcuni partecipanti non è sufficiente per applicarla: in mancanza di tale apporto la circostanza va esclusa.

  • art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    Per configurare l'aggravante del concorso in 3 o più persone è necessario che la pluralità di soggetti svolga ruoli riferibili a una delle condotte tipiche del reato (offerta, intermediazione, acquisto, detenzione etc.); non è sufficiente la mera molteplicità di soggetti se i ruoli non sono riconducibili a quelle fattispecie.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    L'associazione finalizzata al narcotraffico presuppone un vincolo stabile, organizzazione e mezzi adeguati; la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento dell'associazione quando emergono importazioni rilevanti, mezzi modificati, risorse ed apporti stabili dei partecipi.

  • artt. 266-bis, 268, 234-bis, 266 c.p.p. (intercettazioni, registrazione, ausili tecnici)

    La Corte ha riaffermato la distinzione tra captazione/registrazione (che rilevano ai fini dell'art. 268 c.p.p. se avvenute in Italia) e la decriptazione/lettura del contenuto: la collaborazione del produttore estero o l'algoritmo per decriptare non impongono automaticamente la rogatoria se i dati sono acquisiti/registrati in Italia; l'uso della decriptazione è ammissibile salvo che la difesa indichi specifici elementi di alterazione o inesattezza.

  • art. 415-bis, 438, 441, 420 c.p.p. (giudizio abbreviato e nullità)

    La Corte ricorda che l'ammissione al rito abbreviato funge da sanatoria per alcune nullità procedurali (effetto di sanatoria): l'assenza dell'imputato alle udienze del rito abbreviato non determina automaticamente nullità se l'imputato ha rinunciato o non ha chiesto tempestivamente la partecipazione; le contestazioni sulle modalità organizzative delle udienze per COVID vanno valutate concretamente e non sempre costituiscono nullità insanabile.

  • art. 521 c.p.p. (correlazione imputazione-sentenza)

    La Corte ha richiamato il principio: la dichiarazione di professionalità/abitualità deve essere sorretta da contestazione adeguata e motivazione; quando manca una adeguata contestazione e il necessario rapporto tra imputazione e statuizione, la declaratoria può essere annullata (come è avvenuto per Pappalardo e Mangiarini).

  • art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello)

    La Corte conferma che l'accoglimento di un concordato con rinuncia a motivi in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche in sede di legittimità (i punti rinunciati non sono riesaminabili).

  • art. 512-bis c.p. (interposizione fittizia di beni)

    La Cassazione ha censurato, per uno specifico capo, la mancanza di adeguata motivazione circa il dolo specifico dell'interposizione fittizia: occorre ancorare temporalmente e fattualmente la scelta di interposizione al momento della consapevolezza delle indagini.

  • Direttiva 2002/58/CE e pronuncia Corte di Giustizia C-746/18 (dati di localizzazione)

    La Corte di legittimità prende atto dei principi CJEU (tutela dati di traffico/localizzazione) ma, nel caso concreto, ha ritenuto che i dati oggetto di prova non fossero c.d. "pedinamento elettronico" soggetto alle strette condizioni della sentenza C-746/18, trattandosi invece di annotazioni e osservazioni tradizionali; inoltre ha escluso la necessità automatica di rinvio pregiudiziale quando la questione non sia effettivamente rilevante e non sia stata sollevata con i necessari presupposti.

Massime di principio

  • Intercettazioni su sistemi criptati (es. BlackBerry): sono ammissibili se la captazione/registrazione avviene in territorio italiano e viene documentato il corretto instradamento/registrazione; la decriptazione con l'ausilio del produttore non implica automaticamente il vizio di rogatoria, ma la difesa deve allegare elementi concreti di alterazione per rendere la prova dubbia.
  • Aggravante "transnazionalità" (art. 61-bis c.p.): va applicata solo quando un gruppo criminale organizzato, distinto e dedito ad attività in più Stati, abbia fornito un contributo causale alla commissione del reato; la sola presenza di concorrenti che operano dall'estero non basta.
  • Aggravante per reato commesso in concorso da 3 o più persone (art. 73, comma 6): occorre che la pluralità di soggetti sia riferibile a una delle condotte tipiche (offerta, intermediazione, acquisto, detenzione ecc.); non basta la mera molteplicità di persone con ruoli differenti se tali ruoli non ricadono nelle condotte previste.
  • Associazione finalizzata al traffico (art. 74): per qualificare il reato associativo è necessario il "quid pluris" rispetto al semplice concorso: struttura organizzata, stabilità, mezzi e ruoli distinti, disponibilità di veicoli/modifiche o risorse stabilmente impiegate sono indici rilevanti.
  • Nullità procedurali e giudizio abbreviato: la scelta del rito abbreviato può sanare alcune nullità; l'assenza dell'imputato o del difensore in udienze di trattazione deve essere valutata concretamente (rinunce formali, nomine sostitute, pregiudizio concreto) prima di concludere per la nullità insanabile.
  • Su istanze difensive che impugnano interpretazioni di intercettazioni o traduzioni: in Cassazione è difficile sovvertire la valutazione di merito sul significato di intercettazioni se la motivazione del giudice di merito è coerente e non manifestamente illogica; la difesa deve dimostrare travisamento o errori oggettivi.
  • Concordati e rinunce d'appello (art. 599-bis): la rinuncia a motivi in sede di concordato limita la possibilità di riesame in appello e in cassazione sui punti rinunciati; chi stipula il concordato perde la possibilità di rimettere in discussione quegli aspetti.
  • Declaratoria di abitualità/professionalità: l'adozione di misure o statuizioni afflittive aggiuntive richiede contestazione chiara e motivazione specifica; in sua assenza tali statuizioni sono suscettibili di annullamento.

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