Cassazione Civile, Ordinanza n. 21289/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dal dedotto cattivo stato di conservazione delle grondaie dell’immobile della convenuta, prospettato come fonte di pericolo di distacco e caduta sulla proprietà confinante. Il vicino sosteneva di aver dovuto incaricare un legale per diffide stragiudiziali e per assistenza nel procedimento amministrativo avviato dal Comune, oltre a lamentare ulteriori pregiudizi per il mancato uso di una porzione di giardino e per il turbamento della tranquillità nei rapporti di vicinato. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda risarcitoria, ma il Tribunale in appello l’aveva accolta condannando la proprietaria dell’immobile al pagamento di Euro 1.821,50 oltre interessi e spese. In cassazione la soccombente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 2043 c.c. e vizi motivazionali, deducendo che mancassero fatto illecito, danno ingiusto e nesso causale; 2) violazione degli artt. 1172, 1227 e 2043 c.c., assumendo che l’attività stragiudiziale fosse superflua e non causalmente ricollegabile alla tutela del bene asseritamente minacciato; 3) violazione degli artt. 2043 e 2046 c.c. e della normativa emergenziale Covid, sostenendo l’insussistenza dei presupposti soggettivi della responsabilità per le condizioni personali della ricorrente e per le difficoltà oggettive nel periodo pandemico, oltre a omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente esaminabili i tre motivi, qualificandoli in parte inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità, e in parte infondati perché la sentenza d’appello era sorretta da motivazione ampia e coerente. In particolare, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva spiegato le ragioni per cui sussistevano i presupposti dell’art. 2043 c.c., aveva giudicato congrua e necessaria l’attività difensiva stragiudiziale posta a base della domanda risarcitoria, aveva escluso l’applicabilità dell’art. 1227 c.c. e aveva reputato non decisive le circostanze relative al lockdown e alle condizioni di salute della convenuta. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dell’alternanza degli esiti dei gradi di merito. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiede la sussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana; la Corte ritiene che il giudice di merito li abbia motivatamente ravvisati nella fattispecie.
Richiamato dalla ricorrente in tema di denuncia di danno temuto, ma non ritenuto decisivo dalla Corte nel giudizio di legittimità.
La Corte approva l’esclusione della sua applicazione da parte del giudice d’appello, non ravvisando un concorso colposo o una causalità interruttiva idonea a ridurre il risarcimento.
Invocato per negare la capacità di intendere e di volere della ricorrente, ma non accolto; le condizioni personali non hanno escluso la responsabilità accertata dal giudice di merito.
art. 3, comma 6-bis, D.L. n. 6/2020
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle difficoltà del periodo pandemico, ma reputato irrilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto sotto forma di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La censura di motivazione apparente è respinta perché la sentenza impugnata contiene un iter argomentativo diffuso e coerente.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
L’omesso esame di fatti decisivi non è configurabile quando la censura mira, in sostanza, a contestare l’apprezzamento delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazioni di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, poiché l’apprezzamento del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito.
- La motivazione è solo apparente quando manca realmente un percorso argomentativo; non lo è se il giudice d’appello espone in modo diffuso le ragioni della decisione, anche con riferimento ai presupposti della responsabilità, al nesso causale e alla irrilevanza di circostanze difensive dedotte dalla parte soccombente.
- La domanda di risarcimento per esborsi sostenuti per iniziative stragiudiziali può essere accolta se il giudice di merito ritiene, con apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione nei limiti propri del ricorso, che tali attività fossero necessarie e causalmente ricollegate alla condotta illecita contestata.
- L’eventuale invocazione del concorso del danneggiato o di circostanze personali del convenuto non basta, in sede di legittimità, se la sentenza impugnata ha motivatamente escluso la loro incidenza causale o giuridica sulla responsabilità accertata.
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