Cassazione Civile, Ordinanza n. 18189/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio promosso da un lavoratore per ottenere il riconoscimento del trattamento economico del III livello del CCNL e dell’indennità di maneggio danaro, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e TFR. La Corte d’appello aveva accolto la domanda del lavoratore, ritenendo che, pur essendo le mansioni concretamente svolte riconducibili al IV livello, la qualifica superiore fosse stata comunque attribuita come trattamento di miglior favore da un amministratore munito di poteri rappresentativi; aveva inoltre ritenuto dovuta l’indennità di maneggio danaro per lo svolgimento continuativo di operazioni di cassa. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo: erronea qualificazione giuridica del rapporto/contratto e violazione dei criteri ermeneutici; difetto di motivazione e omessa indicazione delle norme applicate; violazione delle regole sulla valutazione delle prove e sul fondamento dei fatti accertati; erronea affermazione del consenso del lavoratore al trattamento migliorativo; omessa considerazione di fatti decisivi; erronea applicazione delle norme societarie sui poteri dell’amministratore e sul collegamento tra attribuzione della qualifica e mansioni svolte; falsa applicazione dell’art. 2384 c.c. e di norme correlate. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione, osservando che il vizio denunciabile in cassazione ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente o incomprensibile, evenienze non presenti nella sentenza impugnata. Ha ribadito che la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito e che l’omessa analisi di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo. Ha inoltre rilevato la novità in cassazione di molte delle questioni prospettate (quali qualificazione del contratto, donazione, nullità, assenza di causa, difetto di potere rappresentativo), con conseguente inammissibilità di tali censure. Quanto al merito, ha confermato il principio secondo cui è legittima l’attribuzione al lavoratore, quale trattamento di favore, di una qualifica superiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte, senza necessità di verificare la corrispondenza tra mansioni e inquadramento; ha quindi condiviso la decisione di merito sul riconoscimento della qualifica e sull’efficacia verso il lavoratore dell’attribuzione compiuta dall’amministratrice delegata munita di rappresentanza. Ha infine condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi di ricorso sono stati scrutinati alla luce dei diversi vizi denunciabili in cassazione; il vizio motivazionale è limitato ai casi estremi di mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un preteso errore di sussunzione e di interpretazione del rapporto/contratto; la Corte non ha ravvisato la denunciata violazione.
art. 111 Cost.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha escluso il vizio.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per denunciare nullità della sentenza; censura respinta.
La Corte ribadisce che la nullità per motivazione esiste solo se la motivazione è del tutto mancante, meramente apparente o incomprensibile.
Invocato per contestare l’apparato motivazionale; la Corte non ha ravvisato violazioni.
Richiamato per criticare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ricorda che tale valutazione appartiene al giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare l’inquadramento e la natura del rapporto di lavoro.
Invocato dalla ricorrente nelle censure di validità/qualificazione degli atti e del rapporto.
Richiamato più volte dalla ricorrente in relazione ai requisiti del contratto e alle asserite invalidità.
Richiamato per sostenere la nullità di atti o pattuizioni; la Corte considera tali questioni nuove e non scrutinabili nel merito.
Invocato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze di nullità.
Richiamato in relazione alla tesi della donazione, ritenuta questione nuova e non decisiva ai fini della decisione.
Richiamato dalla ricorrente nella prospettazione della donazione.
Richiamato per sostenere la tesi della forma della donazione, questione non accolta.
La Corte conferma che i limiti ai poteri di rappresentanza dell’amministratore, per essere opponibili ai terzi/lavoratore, devono risultare iscritti e non è sufficiente allegare la loro esistenza interna; è inoltre rilevante l’assenza di deduzione/prova di un’azione intenzionale a danno della società.
Richiamato dalla ricorrente nelle censure sui poteri gestori e rappresentativi.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla struttura del rapporto e del contratto.
Richiamato dalla ricorrente sulle competenze dell’organo gestorio.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’assetto societario e ai poteri di rappresentanza.
Richiamato dalla ricorrente nel settimo motivo per censurare l’applicazione dell’art. 2384 c.c.
Invocato nel settimo motivo per contestare l’interpretazione normativa operata dalla Corte d’appello.
art. 198 CCNL
La Corte d’appello, confermata implicitamente dalla Cassazione, ha ritenuto sufficiente, per l’indennità di maneggio danaro, l’adibizione del lavoratore a operazioni di cassa svolte normalmente e con carattere di continuità.
Richiamato dalla Corte come base del principio per cui la qualifica deve corrispondere alle mansioni, ma la regola è derogabile in favore del lavoratore mediante attribuzione di un trattamento di miglior favore.
comma 1-bis e comma 1-quater
È stata disposta la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o sia incomprensibile; non è sufficiente che la parte ritenga la motivazione sbagliata o incompleta.
- La selezione e valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione, salvo i limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei ristretti termini consentiti dall’art. 360 c.p.c.
- Sono inammissibili in cassazione le questioni nuove che non risultino dedotte nei gradi di merito, se la parte non indica specificamente dove e quando siano state prospettate.
- Nel rapporto di lavoro subordinato è legittima, quale trattamento di miglior favore, l’attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore rispetto a quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte; in tale ipotesi non è necessaria la verifica della piena corrispondenza tra mansioni e qualifica.
- I limiti ai poteri di rappresentanza dell’amministratore non sono opponibili al lavoratore-terzo se non risultano iscritti e se non è allegato e provato un comportamento intenzionale del lavoratore diretto a danneggiare la società.
- L’indennità di maneggio danaro può spettare quando il lavoratore sia adibito a operazioni di cassa svolte con normalità e continuità, secondo la disciplina collettiva applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18024/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18027/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18062/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18068/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18077/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18085/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →