Cassazione Civile, Ordinanza n. 25054/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 c.p.c. è stato proposto contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il precedente ricorso del medesimo soggetto. Il ricorrente ha dedotto due errori di fatto: primo, che la Corte avrebbe erroneamente collocato il momento di accettazione dell'incarico arbitrale nella prima seduta/verbale, anziché in una dichiarazione di accettazione anteriore trasmessa dall'Ordine professionale; secondo, che la Corte non avrebbe esaminato la clausola compromissoria, la quale prevedeva che l'arbitro decidesse entro 90 giorni dall'accettazione della nomina "nel rispetto del contraddittorio". Da ciò il ricorrente ha fatto derivare l'assunto che fosse necessaria la notificazione preventiva dell'atto introduttivo dell'arbitrato alla controparte, e che la precedente ordinanza avesse quindi male interpretato la ratio decidendi della sentenza di appello. L'intimata non si è difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato, quanto al primo motivo, che il dedotto errore non era un errore revocatorio ma una contestazione della valutazione delle risultanze processuali e quindi un errore di giudizio, insindacabile in revocazione; ha inoltre rilevato un difetto di autosufficienza per mancata riproduzione del contenuto della dichiarazione di accettazione asseritamente esistente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la precedente ordinanza avesse correttamente individuato la ragione dell'inammissibilità del ricorso originario, ossia il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza di appello, e che il ricorrente, sotto la veste dell'errore di fatto, stesse in realtà censurando valutazioni giuridiche e interpretative. La Corte ha anche ribadito che, nell'arbitrato libero o irrituale, l'eventuale violazione del contraddittorio non integra di per sé un vizio procedimentale, ma può assumere rilievo solo come violazione del mandato/errore degli arbitri, da dimostrarsi in concreto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la revocazione delle ordinanze/sentenze della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto, non per errori di giudizio o valutazioni giuridiche delle risultanze processuali
richiamato come base generale dell'azione di revocazione, ma applicabile nei limiti dell'errore di fatto
la manifestazione di accettazione dell'incarico arbitrale non richiede formule sacramentali; può risultare anche implicitamente dal verbale di prima riunione se manca una dichiarazione scritta precedente
richiamato in relazione al termine per la decisione arbitrale e al raccordo con la costituzione del collegio
invocato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la doglianza attingeva in realtà la valutazione giuridica dell'arbitrato irrituale e non un errore di fatto
nell'arbitrato libero o irrituale la violazione del contraddittorio può rilevare solo come errore/violazione incidente sulla volontà contrattuale degli arbitri, da far valere nei limiti dell'impugnazione del lodo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti
richiamato solo in via implicita nella nozione di autosufficienza/onere di allegazione, poiché il ricorrente non ha riprodotto il documento su cui fondava la censura
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. presuppone una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, non una diversa lettura o valutazione delle risultanze processuali.
- Non è deducibile in revocazione la critica alla ricostruzione giuridica dei fatti o all'interpretazione degli atti compiuta dal giudice di legittimità, perché si tratterebbe di errore di giudizio.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata; la mancata contestazione del fondamento decisorio comporta inammissibilità.
- Nell'arbitrato irrituale, l'eventuale mancanza del contraddittorio non si traduce automaticamente in un vizio procedurale, ma può rilevare come vizio del mandato o errore degli arbitri, da provare in concreto.
- La manifestazione di accettazione dell'incarico arbitrale non richiede forme sacramentali e può desumersi anche da atti concludenti, come il verbale di prima riunione, se non vi sia una precedente dichiarazione scritta.
- Ai fini dell'ammissibilità della censura, il ricorrente deve rendere autosufficiente il ricorso riproducendo gli atti e i documenti decisivi su cui fonda l'errore denunciato.
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