Cassazione Penale, Ordinanza n. 22306/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa per detenzione/spaccio di sostanza stupefacente in lieve entità. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse corretta la conferma della responsabilità penale e che il fatto dovesse essere riqualificato ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, cioè come detenzione per uso personale. In sostanza, il motivo mirava a ottenere una diversa lettura delle prove, contestando la valutazione delle dichiarazioni di un soggetto che riferiva di rifornirsi di eroina dall'imputato e del materiale sequestrato dalla polizia giudiziaria (bilancino, nastro gommato, forbici, fogli di contabilità dello spaccio).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto l'unico motivo manifestamente infondato perché diretto, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Ha rilevato che la decisione di merito era sorretta da motivazione razionale e non illogica, fondata sulla convergenza tra le dichiarazioni accusatorie e il materiale sequestrato, compatibile con l'attività di spaccio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito per la condotta accertata, incompatibile con la richiesta difensiva di riqualificazione in uso personale.
art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990
Invocato dalla difesa come diversa qualificazione del fatto, ma escluso implicitamente perché incompatibile con gli elementi probatori valorizzati nei gradi di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione alternativa del materiale probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione razionale e non manifestamente illogica.
- La richiesta di riqualificazione del fatto da spaccio di sostanze stupefacenti a detenzione per uso personale non può essere accolta se la motivazione di merito valorizza in modo coerente elementi oggettivi e dichiarativi incompatibili con l'uso esclusivamente personale.
- La convergenza tra dichiarazioni accusatorie attendibili e il sequestro di strumenti tipicamente funzionali al confezionamento e alla vendita della droga costituisce base probatoria idonea a sostenere la responsabilità per fatti di spaccio anche nelle ipotesi di lieve entità.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato perché diretto a censurare il merito, la Corte di cassazione ne dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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