Cassazione Civile, Ordinanza n. 25061/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia traeva origine da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società per IRAP, IRES e IVA relative all'anno 2002, con iscrizione a ruolo delle rate residue di una precedente definizione agevolata ex art. 9-bis della L. n. 289 del 2002, ritenuta valida dalla CTR. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato a un unico motivo. Successivamente, la società ha depositato memoria e istanza chiedendo la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, producendo documentazione relativa alla domanda presentata e ai pagamenti effettuati.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la controversia fosse definibile ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 e che l'istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere facesse venir meno l'interesse alla decisione del ricorso principale; inoltre, l'Agenzia non aveva un autonomo interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo il suo ricorso incidentale solo condizionato all'accoglimento del ricorso principale. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse di entrambi i ricorsi. Ha disposto la compensazione delle spese di lite e ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 del D.L. n. 193 del 2016
Norma che consente la definizione agevolata della controversia, previo pagamento di quanto dovuto; la sopravvenuta definizione rende carente l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016, richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 9-bis della L. n. 289 del 2002
Richiamata come precedente definizione agevolata in forza della quale erano state iscritte a ruolo le rate residue non versate.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata definita mediante un istituto di definizione agevolata sopravvenuto e risulta documentato il perfezionamento della relativa procedura, viene meno l'interesse alla decisione del ricorso principale.
- Se il ricorso incidentale è proposto in via meramente condizionata all'accoglimento del ricorso principale, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale travolge anche l'interesse alla sua trattazione.
- In presenza di cessazione sopravvenuta della materia del contendere o di carenza di interesse, il giudizio può essere definito senza esame del merito, con compensazione delle spese ove ricorrano elementi che la giustifichino.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue o il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni riconducibili a una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile alla parte ricorrente.
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