Cassazione Civile, Ordinanza n. 30817/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta avverso un'ordinanza-ingiunzione dell'INPS per omesso versamento di contributi previdenziali trattenuti sulla retribuzione del lavoratore. Il Tribunale di Catania aveva ritenuto competente il giudice del luogo in cui ha sede l'impresa/datore di lavoro; il Tribunale di Caltagirone ha invece sollevato conflitto di competenza d'ufficio sostenendo che, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011, la competenza territoriale nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione spetti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato nel luogo in cui il pagamento contributivo doveva essere eseguito, cioè presso la sede dell'ente previdenziale creditore. La Corte ha quindi dovuto stabilire quale fosse il foro territorialmente competente per l'opposizione all'ingiunzione relativa a contributi non versati.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catania. Ha affermato che, nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione, opera l'art. 6 d.lgs. 150/2011, con radicamento della competenza nel luogo della commessa violazione; nel caso di omesso pagamento di contributi, la violazione si consuma nel luogo in cui l'obbligazione pecuniaria doveva essere adempiuta, ossia presso il domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., coincidente con la sede dell'INPS territorialmente procedente. Poiché l'ordinanza-ingiunzione era stata emessa dalla sede INPS di Catania e non risultava il coinvolgimento dell'ufficio di Caltagirone, la causa è stata rimessa al Tribunale di Catania.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 150/2011
Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione la competenza territoriale si radica nel luogo della commessa violazione.
art. 1182, comma 3, c.c.
I debiti pecuniari devono essere adempiuti al domicilio del creditore; per i contributi previdenziali ciò individua la sede dell'ente creditore come luogo dell'adempimento e quindi della violazione in caso di omissione.
art. 444, comma 3, c.p.c.
Le controversie sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro e sulle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro nel cui ambito ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione, il foro territorialmente competente è quello del luogo in cui la violazione amministrativa si è consumata, non quello del luogo in cui ha sede il datore di lavoro o il soggetto sanzionato, salvo diversa specifica disciplina.
- Per i crediti contributivi, trattandosi di obbligazioni pecuniarie portable, il luogo della commessa violazione coincide con il domicilio del creditore individuato nell'ufficio dell'ente previdenziale abilitato a ricevere il pagamento e a contestare l'inadempimento.
- Ai fini della competenza nelle controversie contributive, rileva la sede dell'ufficio INPS territorialmente investito del potere di gestione esterna e legittimato a ricevere i contributi, pretendere il pagamento e irrogare la sanzione.
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