Cassazione Civile, Sentenza n. 10574/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRES 2013 relativo a due rilievi: 1) mancata prova dell'esistenza e dell'inerenza di costi per Euro 81.000 versati a ING Lease Holding N.V. per servizi amministrativi e gestionali; 2) omissione di componenti positivi per Euro 784.986 riguardanti un prestito infragruppo concesso a ING Lease Interfinance B.V., ritenuto erogato a tasso agevolato (3,90%) in violazione delle regole di transfer pricing, con recupero d'imposta richiesto di Euro 215.871 oltre accessori e sanzioni. Giudizi di merito: la CTP ha parzialmente accolto la contribuente rideterminando il tasso; la CTR ha invece ritenuto valido l'avviso di accertamento. In Cassazione la ricorrente ha dedotto omissione di esame di un fatto decisivo (finanziamento passivo gemello), nullità della motivazione circa la determinazione del tasso del 6,81%, violazione della disciplina del transfer pricing e del riparto dell'onere della prova, e nullità per violazione del diritto di difesa per mancata discussione orale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo al finanziamento passivo "gemello" per inammissibilità e ha respinto la censura sulla violazione del diritto di difesa per mancato dibattimento (per mancata indicazione del pregiudizio specifico). Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha ritenuto la motivazione della CTR carente e lacunosa in relazione alla determinazione del tasso d'interesse da applicare (6,81%) e in merito alla ripartizione dell'onere della prova sul transfer pricing. In particolare la Corte ha rilevato che la CTR non ha spiegato perché gli elementi probatori forniti dall'Amministrazione debbano prevalere e non ha motivato la scelta di aggiungere il margine dell'1,92% al tasso infragruppo del 4,89%. Per questi profili la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norma processuale invocata per censurare omissione di esame di fatti decisivi (n.5) e nullità della sentenza per vizi motivazionali o di contraddittorio (n.4). La Corte ha valutato l'inammissibilità del primo motivo e la fondatezza dei motivi relativi alla motivazione e al riparto dell'onere della prova.
art. 110 Tuir (ex art. 76 Tuir nella giurisprudenza citata)
Stabilisce che i componenti di reddito da operazioni con società controllanti/controllate sono valutati in base al valore normale; la Corte conferma che tale disciplina si applica senza che l'Amministrazione debba provare finalità elusiva e che il valore normale va determinato secondo art.9.
art. 9 Tuir (definizione di valore normale)
Definisce il valore normale come il prezzo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza; è criterio primario il confronto con listini/tariffe e, in mancanza, con dati oggettivi e comparabili. La Corte ricorda che il valore normale rileva per il transfer pricing.
art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
Richiamato per ricordare che vigono le regole ordinarie della prova: l'Amministrazione deve dimostrare le transazioni e il carattere apparente antieconomico, mentre il contribuente deve dimostrare la normalità rispetto al mercato libero.
Linee guida OCSE
Richiamate come riferimento giurisprudenziale: il confronto interno (parametri infragruppo) può essere utilizzato ma la determinazione del valore normale richiede comparazioni contestualizzate e, se possibile, riferimenti a mercati di soggetti indipendenti.
art. 36, comma 2, n.4 D.Lgs. 546/1992
Norma procedurale invocata in tema di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha valutato la carenza motivazionale della CTR ai sensi della normativa sul giudizio tributario.
Richiamato rispetto al diritto di svolgere la difesa in contraddittorio e alla richiesta di udienza pubblica; la Cassazione ha però ritenuto che la mancata discussione non integra automaticamente pregiudizio senza indicazione di aspetti specifici non rappresentabili per iscritto.
art. 352 c.p.c. e art. 190 c.p.c.
Richiamati in relazione alla richiesta di udienza e alla funzione illustrativa della discussione orale: la Corte sottolinea che la discussione è integrativa delle difese scritte e che per ottenere la nullità occorre dimostrare il concreto pregiudizio.
Massime di principio
- In materia di transfer pricing l'Amministrazione deve provare l'esistenza di transazioni infragruppo e che i prezzi risultano apparentemente antieconomici; ricade poi sul contribuente l'onere, secondo le regole ordinarie della prova, di dimostrare che i corrispettivi sono conformi al valore normale di mercato.
- Il valore normale va determinato con criteri fortemente contestualizzati (qualitativi, temporali, locali) e prioritariamente con listini/tariffe o dati di mercato: i tassi infragruppo possono essere utilizzati come parametri ma devono essere comparati e giustificati con elementi di mercato indipendenti quando possibile.
- Il giudice d'appello deve motivare in modo completo e specifico le ragioni per cui privilegia certe evidenze probatorie rispetto ad altre (ad esempio perché applica un ulteriore margine al tasso infragruppo); una motivazione lacunosa può essere motivo di cassazione e rinvio.
- La produzione documentale sopravvenuta in grado d'appello deve essere tempestivamente e correttamente documentata; il giudice può dichiarare inammissibile o non scrutinabile una produzione che non abbia chiara tempestività o documentazione della data.
- La mera omissione della discussione orale non determina automaticamente nullità della sentenza: per far valere la violazione del diritto di difesa è necessario indicare i concreti aspetti che la discussione avrebbe permesso di evidenziare o approfondire e il pregiudizio subito.
- Se il giudice fiscale ridetermina un tasso applicando metodi complessi (es. aggiunta di margini), deve spiegare la metodologia e i riferimenti di calcolo in modo che le parti possano comprendere e replicare le conclusioni.
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