Cassazione Penale, Ordinanza n. 22251/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando il difetto di valida sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Cassazione. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Foggia, relativa ai capi di imputazione per una violazione prevista dal d.lgs. n. 159 del 2011 e per furto aggravato. La Corte non è entrata nel merito dei motivi sostanziali, perché ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
indica che la decisione impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011
norma posta a base del capo A di imputazione, ma la Corte non ne esamina il merito
norme poste a base del capo B di imputazione, ma la Corte non ne esamina il merito
art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
il ricorso personale dell'imputato non è ammissibile nelle forme previste per il giudizio di legittimità quando non sia sottoscritto da difensore abilitato
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato personalmente è inammissibile se non risulta sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale per la Corte di cassazione.
- Nel giudizio di legittimità la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato costituisce requisito formale essenziale, la cui mancanza impedisce l'esame dei motivi nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata senza formalità di procedura quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile dagli atti.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se ritenuta equa dalla Corte.
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