Cassazione Penale, Ordinanza n. 22097/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Verona, con la quale gli è stata applicata la pena finale di otto mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. Con un unico motivo ha dedotto, in modo generico, l'omessa valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e l'omessa valutazione della congruità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole violazioni di legge tassativamente indicate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata
invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa verifica delle cause di proscioglimento
norma che limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate
richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è deducibile, in sede di legittimità contro il patteggiamento, il vizio relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la censura non rientri nelle ipotesi tassative di ricorribilità.
- Una doglianza generica sulla congruità della pena, proposta avverso una sentenza ex art. 444 c.p.p., non supera il filtro di ammissibilità se non si confronta con i limiti legali specifici dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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