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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22108/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dal condannato in violazione del regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escluderne la colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Un soggetto condannato ha proposto personalmente impugnazione, poi riqualificata come ricorso per cassazione, contro un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria. La questione trattata dalla Corte non riguarda il merito del provvedimento di sorveglianza, ma l'ammissibilità del ricorso proposto direttamente dalla parte dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. La Corte rileva che, per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, l'imputato e il condannato non possono più proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Il ricorso era stato invece presentato personalmente, sicché è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    La legge, come modificata, esclude la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la relativa declaratoria e la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi escludenti la colpa del ricorrente.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione e la relativa disciplina sanzionatoria processuale.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, a pena di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legittimazione formale del difensore determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo prova di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un avvocato o la sua sottoscrizione "per accettazione" del mandato o della delega al deposito non valgono a sanare la mancanza di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato, perché non attribuiscono a quest'ultimo la titolarità dell'atto impugnatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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