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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22094/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato alla redazione e proposizione dell'atto, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., che in riforma della decisione del Tribunale aveva rideterminato la pena inflitta per i reati contestati. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando una motivazione solo apparente sulla eventuale immediata declaratoria di proscioglimento.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato come base del provvedimento di appello che ha riformato la decisione di primo grado e rideterminato la pena

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, lamentando motivazione apparente

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • artt. 336-337 c.p.

    individuano i reati per i quali l'imputato era stato condannato e la pena poi rideterminata in appello

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione quando l'atto sia proposto personalmente da soggetto non legittimato alla sua redazione o proposizione, secondo il regime delle impugnazioni nel procedimento penale.
  • La deduzione di una violazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere esaminata nel merito se il ricorso è affetto da una causa originaria di inammissibilità processuale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
  • La pronuncia conferma che, in sede di legittimità, il primo scrutinio riguarda la ritualità soggettiva e formale dell'impugnazione, prima ancora dell'esame delle questioni di merito o di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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