Cassazione Penale, Ordinanza n. 22104/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, all'esito di un concordato in appello sulla pena ex artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di impugnazione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della recidiva qualificata, ritenuta in equivalenza con le attenuanti generiche nel quadro del concordato sulla pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in presenza della rinuncia ai motivi e dell'accordo sulla pena, opera una preclusione processuale che impedisce di rimettere in discussione in cassazione questioni devolute o rinunciate, incluse quelle relative a circostanze già riconosciute e bilanciate.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge. La Corte ha ritenuto che il concordato in appello sulla pena, con rinuncia ai motivi di impugnazione, precluda la deduzione in cassazione di questioni coperte dall'accordo, tra cui la recidiva qualificata e il relativo bilanciamento con le attenuanti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 602, comma 1-bis, c.p.p.
la Corte d'appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti chiedono l'accoglimento concordato, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi; se l'accordo comporta una nuova determinazione della pena, le parti indicano anche la pena concordata
art. 599-bis, comma 1, c.p.p.
il concordato in appello sulla pena e la rinuncia agli altri motivi determinano una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati e non oggetto di accordo
art. 589 c.p.p.
richiamato come forma procedurale per la richiesta delle parti di concordato in appello
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso la parte privata ricorrente è condannata alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 599, comma 4, c.p.p.
richiamato come precedente istituto analogo cui la giurisprudenza di legittimità aveva già collegato effetti preclusivi sull'impugnazione
legge n. 103 del 23 giugno 2017
ha reintrodotto il concordato in appello
decreto legge n. 92 del 2008
aveva in precedenza abrogato il similare istituto del concordato in appello
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
richiamata per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa
Massime di principio
- Il concordato in appello sulla pena, quando accompagnato dalla rinuncia agli altri motivi, produce una preclusione processuale che impedisce di devolvere successivamente in cassazione questioni comprese o assorbite nell'accordo.
- L'effetto preclusivo del concordato non riguarda solo il giudizio di appello, ma si estende all'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
- Non sono deducibili in cassazione censure contro circostanze aggravanti o attenuanti già riconosciute e bilanciate se la determinazione della pena è stata oggetto di accordo tra le parti in appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa della parte ricorrente, il giudice deve applicare l'art. 616 c.p.p. condannando alle spese e, se ricorrono profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22094/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22095/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22097/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22108/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22133/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22135/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →