Cassazione Penale, Ordinanza n. 22133/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava un fatto qualificato come truffa. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, su richiesta del pubblico ministero, disponeva l'archiviazione. La persona offesa proponeva ricorso per cassazione deducendo: mancata fissazione dell'udienza camerale, erronea ritenuta tardività dell'opposizione, erronea qualificazione dei fatti e carenza di motivazione sui profili sostanziali della vicenda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito del rigetto dell'opposizione della persona offesa non sia impugnabile per cassazione, in ragione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione dopo l'abrogazione del comma 6 dell'art. 409 c.p.p. La Corte ha inoltre escluso sia l'abnormità strutturale sia quella funzionale del provvedimento, trattandosi di atto previsto dal codice e non idoneo a provocare stasi o regressioni procedimentali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il reato oggetto del procedimento, qualificato in astratto come truffa.
la sua abrogazione, ad opera della l. n. 103/2017, comporta che l'ordinanza di archiviazione resa sull'opposizione della persona offesa non sia più impugnabile per cassazione.
comma 1, lett. b) e comma 2
il ricorso proposto avverso un provvedimento non impugnabile è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata anche d'ufficio.
richiama, per il giudizio di cassazione, la disciplina dell'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 32, lett. c), l. 23 giugno 2017, n. 103
ha abrogato il comma 6 dell'art. 409 c.p.p., incidendo sul regime delle impugnazioni contro l'ordinanza di archiviazione.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari all'esito del rigetto dell'opposizione della persona offesa non è impugnabile per cassazione, poiché il sistema delle impugnazioni è tassativo e l'abrogazione del comma 6 dell'art. 409 c.p.p. ha eliminato il relativo rimedio.
- Quando il provvedimento di archiviazione è espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale, non può parlarsi di abnormità strutturale; se inoltre non determina stasi o regressioni del procedimento, neppure è configurabile l'abnormità funzionale.
- Il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento non impugnabile è affetto da inammissibilità ex art. 591 c.p.p., rilevabile anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione.
- In sede di giudizio di cassazione, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La censura relativa a vizi procedurali o motivazionali dell'ordinanza di archiviazione non può essere esaminata nel merito se il mezzo di impugnazione utilizzato non è previsto dall'ordinamento.
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