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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22095/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura semplificata e senza formalità, ritenendo precluso il sindacato di legittimità sulle questioni riguardanti il trattamento sanzionatorio perché già devolute all'accordo di concordato in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato, all'esito di concordato in appello, la condanna per evasione e aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi due di reclusione. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, lamentando errata commisurazione della pena e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che non fossero state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla contestata aggravante. La Corte di cassazione ha però rilevato che, essendo il procedimento definito con concordato in appello, il ricorrente aveva rinunciato alle questioni oggetto dell'accordo sulla pena, con conseguente preclusione della cognizione anche in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del reato di evasione oggetto della condanna confermata

  • art. 599-bis c.p.p.

    indicato come base del concordato in appello, con effetti preclusivi sulle questioni coperte dall'accordo

  • art. 599-bis c.p.p.

    la definizione del procedimento mediante concordato in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude il successivo controllo di legittimità sulle questioni oggetto di rinuncia

  • art. 620 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo; la declaratoria di inammissibilità è disposta con procedura semplificata e senza formalità

  • art. 616 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo; la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con l'esito di inammissibilità

Massime di principio

  • La definizione del processo mediante concordato in appello comporta la rinuncia alle questioni oggetto dell'accordo sulla pena, con conseguente preclusione del loro esame sia in appello sia in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe esclusivamente profili del trattamento sanzionatorio che risultano coperti dall'accordo raggiunto in sede di concordato in appello.
  • L'effetto preclusivo del concordato in appello si estende all'intero svolgimento processuale e impedisce il sindacato di legittimità sulle questioni rinunciate dall'interessato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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