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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32386/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tripodi impugnava la sentenza di patteggiamento del G.U.P. di Rimini (8/11/2021) che, riconoscendo la continuazione con precedente sentenza definitiva, aveva inflitto 2 anni di reclusione e €8.000 di multa ai sensi dell'art. 73, comma 4, DPR 309/1990. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena concordata, sostenendo una duplicazione degli aumenti per la continuazione che avrebbe mutato la pena pattuita; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per la condanna al pagamento delle spese del procedimento, invocando l'art. 445 c.1 cod. proc. pen. (secondo il quale la sentenza ex art. 444, comma 2, quando la pena irrogata non supera i due anni, non comporta la condanna al pagamento delle spese) e contestando altresì la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per il primo motivo, ritenendolo generico e non consentito dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo limitatamente alla statuizione sulla condanna alle spese del procedimento: poiché la pena irrogata è di esattamente due anni, non è superata la soglia prevista dall'art. 445 c.1 e dunque la condanna al pagamento delle spese del procedimento è illegittima e va annullata senza rinvio. Invece la censura relativa alle spese di mantenimento in carcere è stata respinta, confermando il principio che tali spese non rientrano nelle "spese del procedimento" ex art. 445 e possono essere addebitate e richieste a rimborso ai sensi dell'art. 204 del DPR 115/2002. Nel complesso la sentenza impugnata è annullata senza rinvio solo quanto alla condanna alle spese del procedimento; il ricorso è rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina i reati di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la condanna oggetto del patteggiamento è stata comminata in relazione a questa fattispecie

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento del patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di tale articolo (comma 2), su accordo delle parti

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    «la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento»

    La Corte ha ritenuto che, essendo la pena finale di due anni esattamente pari alla soglia, non possa essere imposta la condanna al pagamento delle spese del procedimento; pertanto la statuizione in tal senso è illegittima

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Individua le censure ammissibili in sede di impugnazione del patteggiamento; la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non rispondente ai limiti di ammissibilità previsti da questa norma

  • art. 204 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente la ripetizione delle spese di mantenimento in carcere; la Corte ha confermato che tali spese non rientrano, ai fini dell'art. 445, nelle 'spese del procedimento' e possono essere addebitate all'imputato

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto modifiche al codice di procedura penale (tra cui l'art. 448, comma 2-bis) limitando le censure ammissibili contro il patteggiamento; citata per motivare l'inammissibilità della doglianza generica

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.2), se la pena irrogata non supera i due anni di reclusione (intesa letteralmente come 'non superi i due anni'), non può essere disposta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 445 c.1.
  • Le spese per il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare non rientrano nella nozione di 'spese del procedimento' ex art. 445 e possono essere addebitate o richieste a rimborso conformemente all'art. 204 del DPR 115/2002, anche se la pena pattuita non supera i due anni.
  • Le impugnazioni sulla determinazione della pena concordata nel patteggiamento devono essere specifiche e rientrare tra le censure ammesse dall'art. 448 c.2-bis; censure generiche o prive di concreto riscontro sono inammissibili.
  • Quando vi è riconoscimento della continuazione con sentenze pregresse, occorre attenzione alla corretta calcolazione degli aumenti e alla loro incidenza sulla pena finale; contestazioni su tale punto richiedono motivazione precisa e calcoli dimostrabili.
  • La Corte di Cassazione può annullare parzialmente una sentenza di patteggiamento limitatamente a singole statuizioni (es. condanna alle spese), senza disporre rinvio quando l'annullamento non incide sul resto del dispositivo.

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