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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09732/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Ufficio catastale aveva rettificato, con avviso di accertamento, la rendita proposta per un'unità immobiliare costituita da un parco eolico, includendo nel computo anche il valore del palo/torre di sostegno degli aerogeneratori e determinando una rendita superiore a quella dichiarata dalla società. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che la torre fosse componente essenziale dell'impianto e, quindi, non autonomamente valorizzabile ai fini catastali. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che la norma esclude dalla stima diretta solo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, mentre le strutture di sostegno degli aerogeneratori sarebbero costruzioni stabilmente infisse al suolo, con utilità statica e quindi computabili nella rendita. La resistente chiedeva il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato un orientamento ormai consolidato sul significato dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015: per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ai fini della rendita catastale si considerano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma si escludono macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Secondo la Corte, ciò che rileva non è più la sola infissione o stabilità al suolo, bensì la funzionalità al processo produttivo; la torre di sostegno dell'aerogeneratore, essendo parte inscindibile dell'unicum impiantistico e indispensabile per la produzione di energia eolica, rientra nella componente impiantistica esclusa dalla stima. Confermata dunque la correttezza della CTR, il ricorso è stato respinto. Le spese sono state compensate per il recente consolidamento della giurisprudenza e non è stata disposta l'attestazione sul contributo unificato in ragione della qualità della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La disposizione ha introdotto un criterio di stima fondato sulla funzionalità al processo produttivo: sono imponibili le componenti immobiliari e strutturalmente connesse che accrescono qualità e utilità del bene, mentre vanno escluse le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente connesse al fabbricato.

  • art. 4 R.D.L. n. 652/1939

    Richiamato dalla CTR in combinazione con la disciplina sopravvenuta sulla rendita catastale degli immobili speciali e particolari.

  • art. 2 D.M. 2 gennaio 1998

    Richiamato dalla CTR quale parametro interpretativo del bene da stimare ai fini catastali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata dalla ricorrente per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte lo richiama per giustificare una motivazione sintetica facendo rinvio ai precedenti di legittimità sul medesimo tema.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la necessità dell'attestazione del raddoppio del contributo unificato, perché la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per la determinazione della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, la distinzione decisiva non è tra beni stabilmente infissi al suolo e beni amovibili, ma tra componenti strutturali dell'immobile e componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Le componenti che costituiscono parte inscindibile di un impianto e che sono indispensabili per il processo produttivo devono essere escluse dalla stima diretta ai fini catastali, anche se presentano caratteristiche di stabilità o ancoraggio al suolo.
  • In presenza di un orientamento di legittimità consolidato sul significato di una norma, la Corte può richiamarlo sinteticamente senza ripercorrerne analiticamente le ragioni, purché il rinvio sia coerente con la ratio decidendi.
  • Se la questione di diritto riguarda l'applicazione della disciplina sopravvenuta sulla rendita catastale, la stima deve essere effettuata secondo il nuovo criterio normativo e non secondo parametri valorizzanti la sola consistenza materiale della struttura.

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