Cassazione Civile, Ordinanza n. 20283/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice di pace, di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi da un soggetto incaricato dal Comune. Il giudice di pace aveva annullato gli avvisi; il tribunale, investito dell'appello della società poi succeduta nel credito e della costituzione del Comune, ha dichiarato l'appello inammissibile ritenendo che la domanda originaria andasse qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché i privati avevano contestato l'esistenza di un titolo esecutivo idoneo alla riscossione mediante ruolo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi sostanzialmente connessi, lamentando omessa decisione, vizio di motivazione, violazione degli artt. 615, 616 e 618 c.p.c., dell'art. 949, comma 1, c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe: a) male interpretato il contenuto sostanziale della domanda; b) trasformato d'ufficio la domanda proposta in una diversa e non introdotta; c) ritenuto erratamente che si trattasse di opposizione all'esecuzione e quindi di appello inammissibile; d) reso una motivazione solo apparente. Il ricorrente ha inoltre insistito sul fatto che l'atto impugnato non sarebbe stato un atto esecutivo fondato su ruolo, ma un avviso di accertamento/ingiunzione fiscale relativo a obbligazione non tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non superasse il vaglio di ammissibilità, perché il tribunale aveva correttamente applicato il principio per cui l'identificazione del mezzo di impugnazione dipende dalla qualificazione data dal giudice a quo, salvo il caso in cui tale qualificazione non sia stata effettivamente compiuta; in tal caso il giudice ad quem può procedere alla qualificazione anche ai fini dell'ammissibilità dell'appello. Nel caso concreto, il giudice d'appello aveva legittimamente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione, poiché gli stessi attori avevano contestato il diritto del Comune e dell'esattore di procedere all'esecuzione in loro danno. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse ultrapetizione, poiché il giudice può interpretare e qualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale e può rilevare la mancanza degli elementi costitutivi della pretesa. Ha infine escluso la motivazione apparente, ritenendo che la sentenza di merito contenesse argomentazioni comprensibili e riferibili al caso concreto. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta per mancanza di controricorrenti; è stato anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
opposizione all'esecuzione
La domanda, in base al suo contenuto sostanziale, può essere qualificata come opposizione all'esecuzione quando si contesta il diritto della controparte di procedere a esecuzione forzata.
Nel testo ratione temporis richiamato dalla sentenza, l'appello avverso la decisione resa sull'opposizione all'esecuzione non era ammesso.
Richiamato insieme agli artt. 615 e 616 c.p.c. nel quadro della disciplina delle opposizioni esecutive.
Richiamato dal ricorrente in collegamento con la contestazione del diritto a procedere esecutivamente, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma decisiva.
Invocato per sostenere ultrapetizione; la Corte ribadisce che il giudice può qualificare giuridicamente la domanda senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché non sostituisca un'azione diversa da quella proposta.
principio di tipicità derivante dall'art. 360 cod. proc. civ.
Il ricorso deve rispettare i motivi tipici e la chiarezza espositiva; il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale.
Consente una declaratoria di inammissibilità quando la censura non si confronta utilmente con un orientamento consolidato della Corte.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale radicale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'individuazione del mezzo di impugnazione dipende, di regola, dalla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice di primo grado; se però tale qualificazione non è stata effettivamente operata, il giudice dell'impugnazione può procedere egli stesso alla qualificazione della domanda anche ai fini dell'ammissibilità dell'appello.
- Il giudice di merito deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale, desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla vicenda allegata e dal provvedimento richiesto; ciò non integra ultrapetizione se non viene sostituita un'azione diversa da quella proposta.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca un bene della vita non richiesto o pronunci su questioni estranee al thema decidendum; non ricorre quando il giudice si limiti a qualificare correttamente la domanda o a rilevare la mancanza degli elementi costitutivi della pretesa.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia meramente apparente, manchi del tutto o sia obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente contestare la soluzione di merito adottata dal giudice.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente di riesaminare la sufficienza o la persuasività della motivazione stessa.
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