Cassazione Penale, Sentenza n. 30320/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era sottoposta a custodia cautelare in carcere per concorso nell'introduzione nella Casa Circondariale di Barcellona P.G. di tre panetti di hashish, alcuni cellulari con schede e cavetti. Secondo i giudici di merito, Campagna, medico in servizio in carcere, aveva concordato con l'infermiera Genovese uno stratagemma al metal detector: Campagna transitava per prima e poi Genovese, la quale, al controllo, consegnava la borsa a Campagna che la riponeva nel suo armadietto fuori dall'area detentiva per poi recuperarla dopo il cambio di turno. Il ricorso ha sollevato tre censure: 1) vizio di motivazione e errata valutazione degli indizi, sostenendo che Campagna non aveva contezza del contenuto della borsa e che la Genovese si era assunta la responsabilità esclusiva; 2) illegittima esclusione di misure cautelari meno afflittive, contestando che la custodia in carcere fosse l'unica idonea a prevenire la reiterazione; 3) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la detenzione di stupefacenti si era esaurita con il possesso da parte della Genovese e che l'eventuale occultamento non rientrava nella fattispecie di cui all'art.73 DPR 309/1990, nonché che il reato di cui all'art.391-ter cod. pen. si sarebbe consumato al momento del procurarsi i cellulari e non all'introduzione in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (rimessa una rivalutazione dei fatti ai giudici di merito; nessuna illogicità manifesto nella motivazione). Ha rigettato il terzo motivo come manifestamente infondato, affermando che: per il reato di detenzione illecita di stupefacenti (reato permanente) il contributo all'occultamento rientra nella detenzione fino al sequestro, e per l'art.391-ter cod. pen. la consumazione si verifica con l'introduzione nell'istituto penitenziario, sicché il contributo di Campagna nella fase di introduzione è rilevante. Ha però accolto il secondo motivo relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari: la motivazione del Tribunale del riesame sull'esclusiva idoneità della custodia in carcere è stata ritenuta assertiva e non adeguatamente motivata su elementi concreti. La Corte ha annullato l'ordinanza nella parte in cui è stata esclusa la possibilità di misure meno afflittive e ha rinviato al Tribunale di Messina perché rivaluti, con motivazione puntuale e su elementi concreti, l'idoneità di misure cautelari alternative (anche interdittive) a prevenire la reiterazione del reato.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha riaffermato che la detenzione illecita di stupefacenti è reato permanente: la condotta si protrae fino al momento in cui la sostanza viene rinvenuta e sequestrata, per cui anche le attività di occultamento da parte dei concorrenti rientrano nelle modalità della detenzione.
art. 80, comma 1, lett. g) D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 80, comma 1, lett. g) D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La rilevanza dell'aggravante non è determinante ai fini cautelari nel senso che la sua configurazione non muta la valutazione della gravità indiziaria ai fini della misura, se non adeguatamente motivata.
La Corte ha precisato che il reato punisce chi procura o introduce in un istituto penitenziario apparecchi telefonici: è la fase di introduzione nell'istituto che costituisce la consumazione, mentre la fase di procurarsi l'apparecchio è preparatoria.
Norma richiamata in ordine alla competenza per il nuovo giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio della decisione sulla misura cautelare.
Massime di principio
- La custodia cautelare in carcere deve essere motivata con elementi concreti e non con affermazioni generiche su presunti 'consolidati rapporti' con ambienti criminali: la sussistenza del rischio di reiterazione va dimostrata e valutata anche rispetto all'effettiva possibilità di esercitare l'attività illecita una volta privata la persona della posizione lavorativa o dell'accesso all'ambiente facilitante.
- Nei reati permanenti (es. detenzione di stupefacenti) ogni contributo all'occultamento fino al sequestro è rilevante ai fini della partecipazione: la consumazione si prolunga fino al rinvenimento/sequestro della sostanza.
- Per l'art. 391-ter cod. pen. la consumazione si verifica con l'introduzione dell'apparecchio in carcere; pertanto chi agevola o partecipa alla fase di introduzione può essere ritenuto responsabile anche se non ha procurato materialmente l'oggetto in precedenza.
- L'ammissione di responsabilità di un coindagato non esclude di per sé il concorso di altri: una dichiarazione del genere va valutata nel contesto degli altri elementi indiziari e non produce automaticamente l'esclusione della partecipazione altrui.
- In sede di Cassazione non è normalmente consentita una rivalutazione dei fatti e degli indizi già apprezzati dai giudici di merito, salvo che la motivazione dei giudici sia manifestamente illogica o contraddittoria; quindi i profili di fatto devono essere contestati con specifici elementi di illogicità per essere riesaminati.
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