Cassazione Civile, Ordinanza n. 33214/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento e una successiva ingiunzione emessi da un concessionario per conto del consorzio di bonifica, relativi a contributi di bonifica per un determinato anno. Il contribuente aveva impugnato entrambi gli atti sostenendo il difetto di prova dell’effettivo beneficio consortile sui fondi di sua proprietà. La CTP aveva accolto il ricorso annullando gli atti. In appello, però, la CTR aveva ritenuto sufficiente la ricomprensione dei terreni nel piano di classifica approvato per presumere il beneficio e aveva affermato che il contribuente non avesse dimostrato l’esclusione dalla fruibilità del beneficio. In cassazione gli eredi del contribuente hanno articolato quattro motivi: (1) violazione della disciplina regionale pugliese e del r.d. n. 215/1933, sostenendo che il consorzio avrebbe dovuto prima dotarsi del piano generale di bonifica e che, in mancanza, la presunzione di beneficio non poteva operare; (2) violazione delle norme sul contributo consortile, deducendo che la contestazione del piano di classifica avrebbe dovuto far ricadere l’onere della prova secondo i criteri ordinari; (3) violazione delle norme sul finanziamento consortile, sostenendo una ricostruzione "sinallagmatica" per cui il contributo sarebbe dovuto solo a fronte di interventi effettivamente realizzati; (4) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice d’appello non avesse considerato che i generici interventi richiamati non dimostravano il beneficio e non avesse disposto una consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che nel caso concreto operava la presunzione di beneficio derivante dal piano di classifica e che tale presunzione non era stata vinta; ha inoltre valorizzato la natura tributaria del contributo consortile, quale tributo di scopo fondato sulla fruizione o fruibilità concreta del beneficio e non su un sinallagma contrattuale tra opere e pagamento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito e perché il fatto storico dedotto risultava già esaminato dal giudice di appello; è stata inoltre ritenuta incensurabile la mancata CTU. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 R.D. n. 215/1933
richiamato dai ricorrenti per contestare il presupposto del contributo consortile; la Corte non ne trae un effetto demolitorio della pretesa nel caso concreto
art. 10 R.D. n. 215/1933
richiamato per il presupposto del beneficio e dell’esenzione; la Corte ribadisce la rilevanza del beneficio/fruibilità del bene nel comprensorio
art. 11 R.D. n. 215/1933
richiamato quale base normativa del contributo consortile; la Corte lo coordina con la natura tributaria del prelievo
richiamato per il presupposto del contributo di bonifica; la Corte lo interpreta in coerenza con la necessità del beneficio o della fruibilità concreta
artt. 3, 13, 17, 18 e 42 L.R. Puglia n. 4/2012
richiamati per sostenere l’obbligo del consorzio di adottare il piano generale di bonifica e per contestare il piano di classifica; la Corte richiama la disciplina transitoria dell’art. 42, comma 7
art. 42, comma 7, L.R. Puglia n. 4/2012
"In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell’approvazione del Piano generale di bonifica di cui all’articolo 3..."
la Corte lo considera decisivo per escludere che la mancata previa approvazione del piano generale di bonifica travolga la presunzione di beneficio nel caso pugliese
deliberazione Giunta Reg. Puglia n. 1150 del 18/6/13
richiamata dai ricorrenti per la formazione progressiva dell’imposizione; non è accolta una lettura che riconduca il contributo a un sinallagma tra opere e pagamento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma processuale invocata per il motivo sull’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte la ritiene non integrata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il contributo di bonifica ha natura tributaria e di scopo: il relativo obbligo non dipende da un sinallagma tra specifici interventi e pagamento, ma dalla legittima inclusione dell’immobile nel comprensorio e dalla fruizione o concreta fruibilità del beneficio derivante dall’attività consortile.
- Quando il fondo è ricompreso in un piano di classifica regolarmente approvato, opera una presunzione di beneficio consortile; il contribuente che invochi l’esenzione deve fornire prova contraria idonea a dimostrare la mancata fruizione o fruibilità del beneficio.
- La mancata approvazione preventiva del piano generale di bonifica non esclude automaticamente, in presenza di disciplina transitoria regionale, l’efficacia del piano di classifica né fa venir meno la presunzione di beneficio.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando il fatto storico dedotto sia stato comunque esaminato dal giudice di merito e il ricorso miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove.
- La scelta del giudice di merito di non disporre consulenza tecnica d’ufficio è insindacabile in cassazione se non si traduce in un reale omesso esame di un fatto decisivo o in un vizio di legittimità specificamente dedotto.
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