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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14163/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, per effetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità. L'unico motivo deduceva l'erroneità del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., da un lato, e la contestata recidiva, dall'altro. Secondo la difesa, il bilanciamento sarebbe stato effettuato in modo non corretto; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la valutazione di comparazione tra aggravanti e attenuanti è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, anche con riferimento ad alcuni soli parametri dell'art. 133 c.p. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva confermato l'equivalenza tra circostanze attenuanti e recidiva valorizzando i precedenti specifici dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna in appello per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    attenuante ritenuta dal giudice di appello e oggetto del bilanciamento con la recidiva.

  • art. 133 c.p.

    parametro di valutazione richiamato per affermare che il giudizio di bilanciamento può essere motivato anche solo sulla base di alcuni criteri ivi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
  • Ai fini della comparazione tra circostanze, non è necessaria una motivazione analitica di tutti i criteri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente anche il richiamo ad alcuni elementi significativi del caso concreto.
  • La valorizzazione dei precedenti specifici dell'imputato può legittimare la conferma del giudizio di equivalenza tra attenuanti e recidiva.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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