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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08542/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado di un'imputata alla pena di mesi 10 di arresto ed euro 3.000 di ammenda per guida in stato di ebbrezza con aggravante dell'aver provocato un incidente stradale. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante contestata, sostenendo in sostanza che non ricorressero i presupposti per ritenere provato il collegamento tra lo stato di ebbrezza e il sinistro. In memoria è stata anche chiesta la declaratoria di improcedibilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era una mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha prima escluso l'applicabilità del regime di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., osservando che il reato era stato commesso il 29 luglio 2019 e che si applicava invece la disciplina della sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, con conseguente mancato maturare della prescrizione. Nel merito dell'unico motivo, ha ritenuto la doglianza non specifica e solo apparente, perché meramente reiterativa di quelle già respinte in appello. Ha inoltre osservato che la motivazione di merito era congrua nell'attribuire attendibilità alla persona coinvolta nel sinistro e nel ritenere sussistente il nesso di occasionalità-strumentalità tra stato di ebbrezza e incidente, presupposto dell'aggravante. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    comma 2, lett. c) e comma 2 bis

    La fattispecie riguarda la guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave e l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale; per quest'ultima è necessario un nesso di strumentalità-occasi onalità tra lo stato di ebbrezza e il sinistro.

  • art. 344-bis c.p.p.

    Non si applica al caso, perché il reato è stato commesso il 29 luglio 2019 e ricade nel regime anteriore alla disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 159 c.p.

    Si applica la sospensione del corso della prescrizione nel testo introdotto dall'art. 1 l. 23 giugno 2017, n. 103, con conseguente mancata prescrizione del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, se non ricorrono ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già prospettate in appello, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata della decisione di merito; la mera reiterazione delle censure già disattese integra un motivo apparente e quindi inammissibile.
  • Ai fini dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale nella guida in stato di ebbrezza, occorre un nesso di occasionalità-strumentalità tra lo stato di alterazione alcolica e il sinistro.
  • La motivazione che valorizza l'attendibilità del teste estraneo agli interessi del procedimento e la compatibilità delle dichiarazioni con la dinamica del fatto può sorreggere il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono cause di esonero, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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