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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19889/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento IVA, relativa all’anno d’imposta 2010, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. L’Ufficio aveva disconosciuto il regime dell’IVA di gruppo applicato da una società controllante e dalle società del gruppo, ritenendo che, dopo un sequestro preventivo delle partecipazioni sociali con nomina di custodi giudiziari con funzioni di amministratori, fosse venuto meno dal 1° giugno 2010 il requisito del controllo richiesto per l’opzione. La società destinataria della cartella aveva contestato la pretesa, deducendo la perdurante validità del regime e, nei precedenti gradi, anche la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. In Cassazione l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza d’appello con due motivi: 1) violazione dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 73, comma 3, del medesimo decreto e degli artt. 5 e 6 d.m. 13 dicembre 1979, sostenendo che il controllo automatizzato fosse legittimo e utilizzabile per recuperare l’IVA quando dagli elementi dichiarativi e anagrafici risulti il difetto del presupposto del controllo; 2) violazione dell’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 e del principio del contraddittorio endoprocedimentale, perché nel controllo automatizzato la garanzia sarebbe assicurata dalla comunicazione di irregolarità, che nel caso concreto era stata effettivamente inviata con possibilità per la contribuente di presentare osservazioni e istanza di autotutela.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto che, nel controllo automatizzato, la cartella di pagamento può essere emessa senza preventiva comunicazione dell’esito quando non vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione; in ogni caso, nella fattispecie la comunicazione di irregolarità era stata inviata e vi era stata una reale interlocuzione difensiva della contribuente. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cancellazione della società dal Registro delle imprese, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, è stata ritenuta irrilevante e non interruttiva.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    consente l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella a seguito di controllo automatizzato; la preventiva comunicazione non è di regola necessaria, salvo ipotesi di incertezze rilevanti o rettifiche preventive dei dati dichiarativi.

  • art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base del regime di IVA di gruppo e del requisito del controllo tra società del gruppo.

  • artt. 5 e 6 d.m. 13 dicembre 1979

    richiamati come norme regolatrici dell’opzione e della liquidazione unitaria IVA di gruppo.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    impone il contraddittorio preventivo solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non si applica automaticamente a ogni iscrizione a ruolo.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    richiamato per escludere che l’omissione della comunicazione comporti, nel caso descritto, non debenza o riduzione di sanzioni e interessi.

  • art. 2490 c.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese, sopravvenuta dopo il ricorso per cassazione, non interrompe il giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, la cartella di pagamento può essere emessa senza preventiva comunicazione dell’esito quando la pretesa deriva da dati dichiarativi e non richiede una valutazione con margini di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • L’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente impone il contraddittorio preventivo solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se l’atto deriva dal mero mancato pagamento di quanto emerge dalla dichiarazione o da una verifica automatizzata, la sua omissione non determina automaticamente invalidità dell’iscrizione a ruolo.
  • Se la comunicazione di irregolarità è stata effettivamente trasmessa e il contribuente ha potuto interloquire con memorie difensive o istanza di autotutela, non è configurabile una lesione del contraddittorio endoprocedimentale.
  • Nel giudizio di cassazione, la cancellazione della società dal Registro delle imprese intervenuta dopo la proposizione del ricorso non determina interruzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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