Cassazione Civile, Ordinanza n. 26367/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto un'azienda vivaistica chiedendo il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale. Esponeva di avere consegnato 80.000 cigli di carciofo per il trapianto e la coltivazione in contenitori di plastica, con accordo di ritiro delle piantine attecchite al prezzo di 300 lire ciascuna; sosteneva che al momento del ritiro gli fossero state restituite senza giustificazione solo 19.800 piantine, con conseguente danno economico per non aver potuto mettere a dimora tutte le piante nei propri terreni. La convenuta contestava la consegna di 80.000 cigli, affermava di averne ricevuti solo 23.000, di aver riconsegnato 19.800 piantine per la naturale fallanza, e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento del prezzo delle piantine ritirate. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava, ritenendo non provata la consegna dell'intero quantitativo e irrilevante la capacità dei terreni dell'attore di ospitare quel numero di piante. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile e violazione degli artt. 132 c.p.c., 12 preleggi e 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe esaminato le censure su CTU e prova testimoniale; con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva valutato in modo frammentario il materiale probatorio e omesso di considerare complessivamente le risultanze istruttorie e il comportamento processuale della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di norme processuali e sostanziali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza d'appello è stata reputata sufficientemente esistente e comprensibile, quindi non meramente apparente. Quanto alle doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ribadito che esse sono deducibili solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, prove d'ufficio fuori dai limiti legali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non è invece consentito censurare in cassazione il diverso peso attribuito dal merito alle prove raccolte. Non sono state liquidate spese perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare un vizio di motivazione/ nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era presente e comprensibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre violazioni di legge, ma le doglianze sono state ritenute in realtà dirette alla rivalutazione del fatto
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato nel primo motivo, senza specifica ricaduta decisoria autonoma nel testo
art. 111 Cost.
il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; la nullità ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dai poteri officiosi; non per contestare la valutazione delle prove ritualmente acquisite
non consente di censurare in cassazione la diversa ponderazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito
richiamato per censurare il riparto dell'onere probatorio, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente volta a contestare la valutazione delle prove
richiamato in tema di presunzioni, ma senza incidere sull'esito poiché la censura mirava alla rivalutazione del fatto
richiamato in tema di presunzioni semplici, ma la Corte ha escluso la possibilità di riesame del merito probatorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché il sindacato della Cassazione resta limitato ai vizi di motivazione che superano il "minimo costituzionale".
- La motivazione è nulla solo quando sia mancante, meramente apparente, affetta da contrasto irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti, prove d'ufficio fuori dai limiti di legge o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non è invece utilizzabile per contestare il diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere trasformata in una richiesta di riesame del materiale probatorio: il controllo sul riparto dell'onere della prova non consente di sostituire la valutazione del merito con quella di legittimità.
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