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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21226/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale, dell'opposizione allo stato passivo proposta da una creditrice che aveva chiesto l'ammissione tardiva, in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c., di un credito di euro 12.743,22 per indennità di preavviso conseguente al licenziamento intimatole dal curatore fallimentare. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda perché depositata oltre il termine per le domande tardive di insinuazione al passivo. Con il primo motivo di ricorso la creditrice ha denunciato la violazione degli artt. 16, comma 1, n. 4, e 101, comma 1, l. fall., sostenendo che la fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo oltre 120 giorni dalla dichiarazione di fallimento, indice di particolare complessità della procedura, avrebbe comportato automaticamente la proroga del termine per proporre le domande tardive. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 92 c.p.c., lamentando la condanna alle spese nonostante la novità della questione e chiedendo la compensazione.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che la proroga del termine per le domande tardive prevista dall'art. 101, comma 1, l. fall. non opera automaticamente per il solo fatto che l'adunanza di verifica sia fissata oltre 120 giorni, poiché la proroga deve essere disposta espressamente con la sentenza dichiarativa di fallimento, quale valutazione preventiva e discrezionale del tribunale. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine per le domande tardive, sia la fissazione dell'adunanza oltre 120 giorni sia l'autorizzazione al deposito frazionato dello stato passivo. Quanto alle spese, ha dichiarato inammissibile il motivo, osservando che la valutazione sulla compensazione è rimessa al giudice di merito e che in cassazione si può censurare solo la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato dunque respinto; non è stata regolata la spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimato, ed è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis c.c.

    richiamato solo per la collocazione privilegiata del credito da indennità di preavviso, senza che la Corte si soffermi sul merito della prelazione

  • art. 16, comma 1, n. 4, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    la fissazione dell'adunanza per la verifica dei crediti entro 120 giorni o, in caso di particolare complessità, entro 180 giorni riguarda la fase preliminare della procedura e non determina automaticamente la proroga del termine per le domande tardive

  • art. 101, comma 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    "con la sentenza che dichiara il fallimento"

    la proroga del termine per proporre le domande tardive da dodici a diciotto mesi in caso di particolare complessità deve essere disposta espressamente nella sentenza dichiarativa di fallimento; non è automatica né può essere desunta da valutazioni successive

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo la violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla verifica della corretta applicazione dei principi di diritto, non alla rivalutazione dell'opportunità della compensazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, la proroga del termine per le domande tardive non deriva automaticamente dalla maggiore complessità della procedura, ma solo da un'espressa previsione contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento.
  • La fissazione dell'adunanza per la verifica dei crediti oltre il termine ordinario di 120 giorni attiene alla scansione della fase preliminare della verifica e non incide di per sé sulla decorrenza del termine per l'insinuazione tardiva.
  • Quando la verifica del passivo si svolge in più udienze, la decorrenza dei termini collegati alla fase di verifica va riferita all'esaurimento dell'esame di tutte le domande tempestive, restando irrilevanti eventuali decreti di esecutività parziali.
  • In tema di spese processuali, la scelta di compensarle in tutto o in parte appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti della violazione del principio di non porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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