Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46334/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di GUP emessa a seguito di rito abbreviato. I motivi principali del ricorso riguardano: contestazione dell'erronea individuazione del reato più grave nel cumulo (si assume che il reato più grave fosse la partecipazione in qualità di promotore all'associazione ex art. 74 TU Stup. e non l'omicidio già giudicato irrefutabilmente); censura per omessa trattazione e/o inammissibilità dell'impugnazione avanzata dal Pubblico Ministero (conversione del ricorso per cassazione in appello ex art. 580 c.p.p.); dedotta violazione del divieto di reformatio in peius e vizi di motivazione nella quantificazione degli aumenti di pena per continuazione; contestazione della qualificazione di ruolo apicale/promotore del D'Alessandro basata, secondo la difesa, su deduzioni generiche e ricostruzioni fondamentalmente familiari.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'individuazione del reato più grave: essendo l'omicidio già oggetto di sentenza irrevocabile con pena complessiva di 22 anni, la pena astratta e poi ridotta per il reato di promotore (anche tenendo conto della riduzione di un terzo per il rito abbreviato) non avrebbe potuto superare quella già inflitta per l'omicidio. La Corte ha altresì ritenuto legittima e fondata l'impugnazione del Pubblico Ministero, poiché il GUP aveva illegittimamente applicato la riduzione per il rito abbreviato sull'intera pena risultante dalla continuazione (anche rispetto al reato già giudicato con rito ordinario), violando il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cesarano, n. 35852/2018) secondo cui la riduzione spetta solo ai reati giudicati con rito abbreviato. Sul punto la Corte d'appello ha correttamente ricostruito e rettificato il calcolo delle pene. È stata poi respinta la censura sulla carenza di motivazione degli aumenti per i reati-satellite: la misura relativamente modesta degli aumenti non richiedeva una motivazione analitica ulteriore, e il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. è stato ritenuto sufficiente. Infine la Corte ha confermato la qualificazione di ruolo apicale/promotore di D'Alessandro, fondandosi sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e su elementi concreti di gestione/approvvigionamento della droga. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e le spese sono state regolate secondo legge.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Regola il cumulo e la continuazione tra reati; la Corte applica i criteri di individuazione del reato più grave nel caso di continuazione che coinvolge reati già definitivamente giudicati e reati sub iudice, confrontando la pena già inflitta con quella irroganda per i reati ancora in fase di cognizione.

  • art. 74 DPR n. 309/1990 (TU stupefacenti)

    Norma che identifica la partecipazione ad associazione con modalità aggravate (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con caratteristiche mafiose): in concreto è stata contestata la qualifica di promotore rispetto a detta norma.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato (un terzo); la Corte, seguendo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Cesarano), ha chiarito che tale riduzione si applica solo alle pene relative ai reati giudicati con rito abbreviato e non travolge la pena già definitiva imposta per il reato giudicato con rito ordinario.

  • art. 580 cod. proc. pen.

    Consente la conversione del ricorso per cassazione in appello (meccanismo utilizzato dal Pubblico Ministero): tale conversione è stata ritenuta ammissibile legittimando l'impugnazione del PM quando sussiste illegittimità della pena complessiva.

  • art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

    Riguarda i limiti dell'appello del Pubblico Ministero contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che, nel caso di illegittimità della determinazione complessiva della pena, l'impugnazione del PM fosse comunque ammissibile mediante conversione ex art. 580 c.p.p.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma riferita alla continuazione in sede esecutiva: la giurisprudenza distingue i criteri da usare quando la continuazione viene valutata in sede esecutiva rispetto alla cognizione, richiamata per definire il criterio nei casi misti (reati in parte definiti e in parte sub iudice).

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in dottrina/giurisprudenza per distinguere i criteri applicabili nei diversi momenti del procedimento quando si valuta la continuazione tra reati definiti e reati pendenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena (circostanze, attenuanti, aggravanti, proporzionalità); la Corte ha ritenuto che il richiamo a questi criteri costituisca motivazione sufficiente quando gli aumenti sono modesti rispetto alla pena già inflitta.

  • Sez. U, sent. n. 35852 del 22/02/2018 (Cesarano)

    Principale principio applicato: la riduzione per il rito abbreviato (art. 442) si applica soltanto alle pene irrogate per i reati giudicati con quel rito; non può essere estesa alla pena di reati già giudicati con rito ordinario.

  • Sez. U, sent. n. 25939 del 28/02/2013

    Stabilisce il criterio generale per individuare la violazione più grave nel reato continuato in sede di cognizione, facendo riferimento alla pena edittale e alle circostanze del caso concreto.

  • Sez. U, sent. n. 45583 del 25/10/2007 (Volpe)

    Episodio giurisprudenziale richiamato e precisato: non affermava il principio opposto alla Cesarano ma trattava il momento di applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p. in relazione all'art. 442 c.p.p.; la Corte ha chiarito che non contrasta con il principio attuale stabilito dalle Sezioni Unite Cesarano.

  • Sez. U, sent. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Indirizzo recente sul dovere motivazionale nella determinazione degli aumenti per continuazione: impone adeguati livelli di motivazione, ma ammette che una motivazione sintetica tramite i criteri di cui all'art. 133 c.p. sia sufficiente quando la pena è vicina al minimo edittale.

  • Sez. 5, sent. n. 20803 del 26/02/2018 (Pecorelli)

    Affermato che non è sempre richiesto un obbligo di motivazione specifica per l'aumento relativo al reato-satellite se tale aumento è modesto rispetto alla pena già inflitta.

Massime di principio

  • Quando la continuazione riguarda reati in parte già definiti e in parte ancora in cognizione, per individuare il reato più grave si deve confrontare la pena già inflitta (giudicato) con la pena irroganda per i reati sub iudice, rispettando il giudicato e rapportando grandezze omogenee.
  • La riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) si applica soltanto alle pene relative ai reati giudicati con quel rito; non può essere estesa alla pena di reati già definiti con rito ordinario (Sez. U. Cesarano).
  • Il Pubblico Ministero può proporre impugnazioni convertendo il ricorso per cassazione in appello ex art. 580 c.p.p. quando è deducibile un'illegittimità della determinazione complessiva della pena che renda la sentenza nel suo complesso viziata.
  • La quantificazione degli aumenti per reato continuato richiede motivazione; tuttavia, se l'aumento relativo al reato-satellite è modesto rispetto alla pena già inflitta, una motivazione sintetica tramite i criteri di cui all'art. 133 c.p. è in genere sufficiente (secondo Pizzone e Pecorelli).
  • La qualificazione di ruolo apicale o di promotore in un'associazione a delinquere può essere fondata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia e su elementi concreti di gestione, approvvigionamento o coordinamento, non essendo necessaria una posizione di assoluta primazia se è dimostrata una posizione di preminenza operativa.
  • In sede di impugnazione è importante specificare i fatti e i mezzi di prova a supporto delle censure (evitare deduzioni genericamente negative), pena la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità del motivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.