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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16742/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2010 emessi nei confronti di una società ritenuta non operativa ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994, con recupero a tassazione del maggior reddito determinato mediante il test di operatività. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati accolti, ma in appello la CTR Calabria ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la qualificazione della società come di comodo, la non computabilità di alcuni contributi regionali tra i ricavi, l’utilizzabilità dei dati dichiarativi per il test, la mancata necessità del contraddittorio endoprocedimentale e la genericità delle doglianze sulle sanzioni. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione degli avvisi; 2) omessa pronuncia e, in sostanza, violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 per mancata considerazione della non applicabilità della disciplina delle società di comodo, anche perché la società era congrua agli studi di settore; 3) omessa pronuncia sulle situazioni oggettive che avrebbero impedito il conseguimento dei ricavi minimi; 4) violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 per l’erroneo calcolo del test di operatività, fondato sui dati dichiarativi e sulla esclusione dei contributi regionali dai ricavi; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per mancata valutazione delle prove offerte sul valore degli immobili e sugli asseriti errori dell’Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo non decisiva la doglianza sulla motivazione degli avvisi perché il contenuto degli atti non era adeguatamente trascritto o prodotto nel ricorso. Ha invece accolto il secondo motivo, riqualificandolo come censura di violazione di legge, nella parte in cui i giudici di merito non avevano esaminato la dedotta congruità e coerenza della società agli studi di settore, circostanza che, per il periodo d’imposta 2010, integra una causa legale di esclusione della presunzione di non operatività ex art. 30, comma 1, n. 6-sexies, l. n. 724/1994. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutti i motivi e le domande ritualmente devoluti.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. nel processo tributario.

  • art. 30 l. n. 724 del 1994

    Disciplina la presunzione di non operatività delle società di comodo e le relative cause di esclusione; la congruità e coerenza agli studi di settore costituisce causa di esclusione rilevante per il periodo d’imposta 2010.

  • art. 18 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato dalla ricorrente per contestare il criterio di calcolo basato sulle dichiarazioni e non sulle scritture contabili per soggetti non tenuti al bilancio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono evocati in relazione alla dedotta omessa/erronea valutazione delle prove documentali offerte dai contribuenti.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È utilizzato per la riqualificazione del secondo motivo come violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di società non operative, la presunzione di non operatività ex art. 30 l. n. 724/1994 può essere superata dal contribuente dimostrando l’esistenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo presunto, da valutarsi in relazione alle effettive condizioni di mercato.
  • La congruità e coerenza della società agli studi di settore, per i periodi in cui la relativa causa di esclusione è applicabile, costituisce elemento idoneo a paralizzare la presunzione di non operatività e deve essere esaminato dal giudice di merito se ritualmente dedotto.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non si sia affatto pronunciato su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non è configurabile se la censura mira in realtà a contestare il contenuto valutativo della motivazione o se la doglianza non è adeguatamente autosufficiente.
  • In sede di legittimità, la mancata considerazione di un fatto giuridicamente decisivo già allegato può integrare violazione di legge per erronea sussunzione quando il giudice di merito ometta di applicare la regola che collega a quel fatto un effetto escludente della presunzione legale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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