Cassazione Penale, Sentenza n. 10356/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso propone due motivi principali. Primo: vizio di motivazione sul capo b) (falsa attestazione all'ufficiale di stato civile delle generalità riportate nella carta d'identità italiana), sostenendo che la Corte di appello ha dato per implicitamente false le generalità perché coincidevano con quelle dei documenti lituani ritenuti contraffatti, senza verificare se la contraffazione riguardasse la materialità del documento o le generalità stesse; la difesa ha allegato documentazione (uso delle medesime generalità dal 2012 e rilievi dattiloscopici) che, secondo il ricorrente, meriterebbe valutazione. Secondo: vizio di motivazione sui capi a) e b): (a) contestazione dell'inclusione della patente nel capo a) relativo a documenti validi per l'espatrio (art. 497-bis), poiché la patente non sarebbe documento valido per l'espatrio; (b) doglianza sulla valutazione del dolo, ritenuto dalla Corte in ragione della presenza della fotografia dell'imputato sui documenti falsi e dell'esibizione ripetuta dei documenti lituani, mentre la difesa sostiene che l'esibizione di più documenti, inclusa la carta d'identità italiana, depone contro la consapevolezza della falsità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo b) per carenza di motivazione, ordinando alla Corte di merito di approfondire se la contraffazione comunicata dalle autorità lituane riguardasse la materialità dei documenti o le generalità, e di valutare le conseguenze probatorie. Sul capo a) la Corte ha confermato il principio secondo cui l'art. 497-bis riguarda documenti validi per l'espatrio (carta d'identità o passaporto) e, pur osservando che la patente non è tale documento, ha rilevato che la responsabilità per la patente non è stata esclusa dalla Corte d'appello. Quanto al dolo, la Corte ha ritenuto corretta la logica che il possesso di un documento di identità falso con la fotografia dell'imputato è indizio del coinvolgimento nella falsificazione, ma ha rimandato la valutazione concreta (anche rispetto all'esibizione di più documenti e alla narrazione difensiva) alla Corte di merito, poiché l'accertamento sulla natura della contraffazione incide sulla prova del dolo. Esito: annullamento con rinvio per riesame.
Norme richiamate
La norma riguarda il possesso di documenti validi per l'espatrio; la Corte osserva che carta d'identità e passaporto rientrano in tale nozione mentre la patente non è documento valido per l'espatrio ai fini dell'art. 497-bis
Riferita alla falsa attestazione all'ufficiale dello stato civile: la Corte richiede adeguata motivazione per dimostrare la falsità delle generalità dichiarate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali nella enunciazione dei motivi di ricorso (motivazione nei limiti necessari)
Richiamata nella versione rinnovata dal d.lgs. n. 150/2022: procedimento trattato senza intervento delle parti per i ricorsi depositati dopo il 30 giugno 2024
Direttiva 2004/38/CE, artt. 4 e 5
Richiamata per affermare che per l'esercizio del diritto di uscita/ingresso negli Stati membri sono richiesti carta d'identità o passaporto, a differenza della patente
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35
Ricordato che la patente è equiparata ad altri documenti di identità ai fini del solo riconoscimento, non per la validità all'espatrio
Massime di principio
- La contraffazione della materialità di un documento (es. falsificazione del documento lituano) non implica automaticamente la falsità delle generalità dichiarate all'ufficiale di stato civile: il giudice deve verificare espressamente quale profilo sia stato colpito dalla contraffazione
- Per l'accertamento della falsa attestazione delle generalità (art. 495 c.p.) è necessaria una motivazione precisa che colleghi le risultanze probatorie (comunicazioni di autorità estere, documenti trasmessi, rilievi dattiloscopici, comportamenti dell'imputato) alla falsità delle generalità
- Il possesso di un documento d'identità falso recante la fotografia dell'imputato costituisce un forte indizio del dolo relativo alla formazione del falso, poiché implica la collaborazione del soggetto nella fornitura della propria immagine e nel suo interesse a ottenere il documento
- La patente non è considerata documento valido per l'espatrio ai fini dell'art. 497-bis, ma può comunque essere rilevante ai fini della responsabilità per falso o possesso di documenti contraffatti a seconda del contesto; il giudice deve motivare l'inclusione o l'esclusione di ciascun documento dalla contestazione
- L'esibizione di più documenti (anche sovrabbondanti) non esclude in via automatica la consapevolezza della falsità: la valutazione della scienza del fatto richiede una valutazione complessiva della vicenda e delle prove, e può essere influenzata dall'esito dell'accertamento sulla natura della contraffazione
- Se la motivazione della Corte territoriale è generica o non affronta profili essenziali indicati dalla difesa, la Cassazione può annullare con rinvio per consentire un nuovo approfondimento probatorio e motivazionale
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