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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10316/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

TROVATO impugnava il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'autovettura ALFA ROMEO Giulia (targa GN8551ZL). Il ricorrente sosteneva di essere terzo in buona fede e che la presunzione di illecita accumulazione (connessa alla cosiddetta confisca allargata) non potesse operare nei suoi confronti; deduceva altresì vizio della motivazione per mancata valutazione probatoria della buona fede. I fatti contestati riguardavano una catena di trasferimenti dell'auto (acquisto in Germania per €41.000, intestazione a BIONDO, rivendita a TROVATO per €11.000 con riparazioni a carico di TROVATO) ritenuti dal GIP e dal Tribunale del riesame sospetti e coerenti con un più ampio sistema di "ripulitura" di veicoli riconducibile al gruppo di IANNELLO; elementi ritenuti incongruenti erano il prezzo di acquisto, l'entità delle riparazioni e la documentazione prodotta a sostegno della buona fede

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente, nei fatti, avesse contestato il ragionamento motivazionale dei giudici di merito (censura riconducibile all'art. 606, lett. e), c.p.p.) mentre il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge. La Corte ha chiarito che solo l'assenza totale della motivazione o la sua manifestissima illogicità (mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza) integra violazione di legge deducibile in cassazione; nel caso di specie la motivazione era adeguata e le censure attaccavano il merito della valutazione probatoria, non deducibile con il ricorso ex art. 325 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende. Decisione depositata l'11 marzo 2025

Norme richiamate

  • Costituzione

    richiamata per delimitare l'ambito delle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari e il rispetto delle garanzie processuali

  • Codice di procedura penale

    art. 606, lett. b), c) e e art. 325

    art. 606 indica i motivi di ricorso in cassazione (tra cui b, c, e per vizi di motivazione); art. 325 disciplina il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali limitando i motivi deducibili, con la conseguenza che i vizi meramente motivazionali (art. 606 e) non sono esperibili salvo che sussista una violazione di legge

  • Giurisprudenza della Corte Costituzionale

    richiamata in relazione all'impossibilità di esonero dalla condanna per inammissibilità del ricorso; supporta l'obbligo di applicare sanzioni pecuniarie anche per inammissibilità non colpa

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso prevalentemente per violazioni di legge e per carenza assoluta o manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rimettere in discussione la valutazione del merito delle prove effettuata dal giudice territoriale
  • Se si vuole contestare la motivazione di un provvedimento cautelare è necessario dimostrare che la motivazione sia graficamente assente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; altrimenti la censura è inammissibile in cassazione
  • Quando si viene considerati "terzi in buona fede" rispetto a beni posti sotto sequestro in procedimenti per delitti contro il patrimonio o per riciclaggio/confisca allargata, la prova della buona fede deve essere robusta e documentale: contratti di compravendita formali, versamenti bancari tracciabili, fatture, documentazione sull'origine del bene, rapporti temporali certi tra passaggi di proprietà e assenza di collegamenti con soggetti indagati
  • In casi di sospetto "ripulitura" di beni (acquisto a prezzo sproporzionato/centesimale rispetto al valore effettivo, trasferimenti a prestanome, lavori costosi non documentati) il giudice valorizza la congruità economica dell'operazione, la storia dei passaggi di proprietà e le attività dei soggetti coinvolti; per contrastare tali sospetti è opportuno produrre elementi che spiegano la ragione dell'apparente incongruità (es. preventivi e fatture dettagliate, comunicazioni con il venditore, perizie tecniche sui costi di riparazione)
  • Dal punto di vista processuale, quando si intende fare impugnazione in Cassazione avverso provvedimenti cautelari, l'attenzione difensiva deve mirare a individuare violazioni di norme procedurali o fatti che configurino assenza totale di motivazione; altrimenti è preferibile impugnare le decisioni in sede di riesame o fornire prova integrativa nei gradi successivi

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