Cassazione Penale, Sentenza n. 10313/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'assoluzione di Antonio Moccia limitata alla durata della permanenza contestata fino al 2002; il ricorso censura in particolare la legittimità dell'ordinanza del Tribunale del 24/01/2012 che aveva autorizzato la modifica della contestazione originariamente "aperta" (per il reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis) chiudendola retrospettivamente al 2002, deducendo nullità per ritrattazione dell'azione penale, violazione delle norme sulla modifica dell'imputazione e lesione delle garanzie difensive. I difensori chiedevano inoltre che l'assoluzione fosse estesa fino alla data della sentenza di primo grado o, in subordine, fino al 10/01/2012. Il Pubblico Ministero in Cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla mancata pronuncia assolutoria fino alla data del deposito della richiesta di rinvio a giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha affermato che il pubblico ministero ha la facoltà di precisare i confini temporali di una contestazione "aperta" relativa a reato permanente, ma tale intervento è soggetto al controllo del giudice e, se il PM retrodata la chiusura senza adeguata giustificazione, la delimitazione produce effetti solo dalla data in cui è stata effettivamente esercitata (nell'ipotesi concreta, l'udienza del 24/01/2012). Poiché i giudici di merito non si sono confrontati con l'assenza di elementi giustificativi della retrodatazione al 2002, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata è stata annullata, senza rinvio, limitatamente alla omissione della pronuncia assolutoria sulla condotta intercorsa tra il 2002 e la data del deposito della richiesta di rinvio a giudizio (ossia la pronuncia di assoluzione per quel periodo deve essere resa).
Norme richiamate
Rilevanza della natura di reato permanente (associazione mafiosa) e delle regole sulla contestazione temporale della permanenza: la contestazione "aperta" comprende gli accadimenti in via di svolgimento fino alla sentenza di primo grado
Disciplina della modifica dell'imputazione: la modifica formale è lo strumento ordinario per ampliare o delimitare temporalmente una contestazione chiusa; tuttavia la giurisprudenza ammette che il PM possa anche precisare temporalmente una contestazione "aperta", purché il giudice verifichi la legittimità e la motivazione
Norma richiamata in tema di modifica dell'imputazione; inserita nel quadro delle garanzie procedurali per le modificazioni
Ulteriori disposizioni sul procedimento di modifica dell'imputazione richiamate nella doglianza
art. 50 comma 3 cod. proc. pen.
Richiama il principio di irretrattabilità dell'azione penale come limite all'attività del pubblico ministero; la Corte precisa però che la semplice precisazione temporale non costituisce automaticamente ritrattazione, salvo che non elimini elementi essenziali dell'imputazione
Norma richiamata dalla difesa in relazione all'eventuale richiesta di sentenza di proscioglimento per i periodi non supportati da prova
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa in tema di nullità di atti processuali; la Corte valuta le doglianze di nullità collegate alla modifica dell'imputazione
art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norma sulle censure di nullità e motivazione omessa da parte del giudice di appello; invocata dalla difesa per lamentare omissioni nella motivazione della Corte territoriale
Sez. U, n. 11021 del 13/07/1998 (Montanari) - principi giurisprudenziali
Principio fondamentale sulla natura del reato permanente: la contestazione "aperta" ha effetto espansivo includendo i fatti in via di accadimento fino alla sentenza di primo grado; vincola interpretazione sulla possibilità e sui limiti di successiva delimitazione temporale
Corte Cost. n. 53 del 07/02/2018
Conferma che la vis espansiva della contestazione aperta arriva fino alla sentenza di primo grado, che poi cristallizza l'imputazione
Massime di principio
- La contestazione "aperta" per reato permanente include per natura gli "accadimenti in via di svolgimento" fino alla sentenza di primo grado: il tempo successivo all'inizio del processo rientra nella cognizione salvo che il PM lo delimiti validamente
- Il pubblico ministero può precisare o "chiudere" temporalmente una contestazione aperta durante il dibattimento, ma tale scelta è soggetta a verifica giudiziale: il giudice deve valutare in contraddittorio la rispondenza della delimitazione alle finalità del processo e alle garanzie dell'imputato
- Se il PM retrodata la chiusura ad una data anteriore senza adeguata giustificazione, la delimitazione produce effetti a partire dalla data in cui la scelta è stata esercitata (udienza di modifica); quindi non è possibile, senza elementi probatori che lo giustifichino, sottrarre alla cognizione segmenti di condotta già trascorsi e potenzialmente acquisibili nel processo
- Per i reati permanenti, quando la contestazione iniziale non indicava un termine finale, l'eventuale esclusione di un periodo dalla cognizione richiede motivazioni e/o elementi probatori che ancorino la scelta temporale; in difetto l'intervento del PM può essere considerato inefficace con riferimento alle porzioni temporalmente già realizzatesi
- La modifica della contestazione può avere effetti anche rispetto a problemi di ne bis in idem tra procedimenti paralleli: la delimitazione operata dal PM e accolta con giudicato in un procedimento può incidere sul secondo, ma va sempre valutata la legittimità e l'efficacia temporale della chiusura
- In caso di dubbio o di insufficiente motivazione sulla retrodatazione della chiusura, la Corte di legittimità può annullare la decisione di merito limitatamente alle omissioni (ad es. mancata pronuncia di assoluzione per il periodo escluso) senza rinvio per risolvere il vulnus alle garanzie difensive
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