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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10320/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto responsabile per alcune fattispecie di reato tributario (uso di fatture soggettivamente inesistenti, omesso versamento IVA, mancata consegna di certificati ai lavoratori) contestando: 1) per i reati ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 la mancanza della fattispecie fraudolenta in presenza di effettiva fornitura di servizi, contratti scritti, congruità dei prezzi e rapporti con i dipendenti; 2) per l'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 la mancata prova del rilascio dei certificati ai sostituiti (vizi probatori); 3) per l'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 la causa di esclusione per crisi di liquidità non imputabile all'imputato e i tentativi fatti per risollevare la società; 4) vizio di motivazione e illegittimità delle pene accessorie, ritenute apodittiche e non commisurate.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso, nel complesso, manifestamente infondato eccetto il secondo motivo relativo all'art. 10-bis: ha ritenuto infondate le censure sull'art. 2 e sull'art. 10-ter in quanto i giudici di merito hanno adeguatamente accertato l'uso di fatture inesistenti, la consapevolezza dell'imputato e l'assenza della prova che egli avesse adottato tutte le iniziative per adempiere ai tributi; il motivo sulle pene accessorie è stato giudicato generico e infondato. Quanto all'art. 10-bis la Corte ha riconosciuto che la sola dichiarazione di teste non prova la consegna dei certificati e che tale accertamento è imprescindibile; tuttavia la fondatezza del motivo non ha portato al rinvio perché il reato è nel frattempo estinto per prescrizione maturata a luglio 2024 (con decorrenza tenuto conto della sospensione di 107 giorni). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato relativo al capo 2 del procedimento riunito n.1156/2020, eliminando la porzione di pena corrispondente a un mese di reclusione e adeguando le pene accessorie, e ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Disciplina il reato connesso all'utilizzo di documentazione fiscale falsa (fatture inesistenti); la Corte ha ritenuto che la sussistenza del reato possa essere desunta dall'uso di fatture con contenuti generici e dall'organizzazione artificiosa dei pagamenti finalizzata a dissimulare la falsità

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    si fa riferimento alle parole modificate dall'art. 7 d.lgs. 24/09/2015 n.158 e alla successiva pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale

    Riguarda l'omessa corresponsione di ritenute e/o obblighi contributivi e la prova dell'avvenuta consegna dei certificati ai sostituiti: la Corte ha stabilito che la sola dichiarazione testimoniale sulla regolarità retributiva è insufficiente a provare la consegna dei certificati per fatti anteriori alla modifica normativa del 2015

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Regola l'omesso versamento dell'IVA: la giurisprudenza richiede che la crisi di liquidità sia dimostrata solo se l'imputato prova di aver adottato tutte le iniziative possibili per soddisfare il debito tributario; l'assenza di tali prove consente la condanna

  • art. 7, d.lgs. 24/09/2015 n.158

    riferimento alle parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" inserite nell'art. 10-bis

    Tale modifica è stata oggetto di parziale pronuncia di incostituzionalità: la Corte di legittimità tiene conto delle pronunce costituzionali e delle Sezioni Unite nel valutare l'ambito di applicazione della norma e l'effetto probatorio richiesto

  • art. 620 lett. i) cod. proc. pen.

    Consente la correzione della sentenza impugnata eliminando la pena relativa al reato estinto per prescrizione; la Corte ha applicato questa disposizione per eliminare la porzione di pena (un mese) riferibile al reato estinto

  • giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 35490/2009; Sez. U. n. 24782/2018; altre sezioni)

    Principi: (i) in presenza di causa di estinzione del reato, non ha senso rinviare il giudizio perché il giudice del rinvio dovrebbe comunque dichiarare l'estinzione; (ii) la prova della consegna dei certificati non può fondarsi unicamente su dichiarazione testimoniale per fatti anteriori alla modifica normativa; (iii) la crisi di liquidità esclude la colpevolezza solo se provate le iniziative adottate per adempiere

Massime di principio

  • Le censure generiche e principalmente rivisitative dei fatti (es. affermazioni sulla congruità dei prezzi o sull'esistenza di contratti) difficilmente prevalgono in Cassazione se i giudici di merito hanno motivato l'accertamento in modo coerente.
  • Per il reato previsto dall'art. 10-bis (mancata consegna di certificati ai lavoratori) non è sufficiente la sola testimonianza sulla regolarità retributiva: è necessaria prova documentale o elementi concreti idonei a dimostrare la consegna, specialmente per fatti anteriori alle modifiche normative del 2015.
  • Nel reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter) la mera situazione di crisi di liquidità non esclude la responsabilità: l'esonero opera solo se il contribuente dimostra di aver adottato tutte le iniziative possibili per adempiere o che il mancato incasso dipenda da fattori esterni adeguatamente provati.
  • Se un reato oggetto di censura è nel frattempo estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la porzione di pena riferibile a quel reato (art. 620 c.p.p.) e non disporre un nuovo giudizio sul punto, essendo la declaratoria dell'estinzione inevitabile in sede di rinvio.
  • Le pene accessorie correlate alla pena principale sono generalmente commisurate alla durata della pena stessa e la loro applicazione trova ampio sostegno nella giurisprudenza di legittimità; censure sul punto devono essere specifiche e motivate.
  • In sede di impugnazione è essenziale fornire elementi probatori specifici e non solo deduzioni o ricostruzioni alternative dei fatti: questioni probatorie concrete richiedono nuova prova documentale o dimostrazioni precise per essere accolte in Cassazione.

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