Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10323/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina del 18/07/2024, articolato in due motivi principali: 1) censura di inosservanza e erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione sulla presunta sussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: si lamenta l'assenza di indicazione di un contributo specifico, l'erronea valorizzazione di rapporti familiari e trasferimenti di denaro, e l'insufficienza delle intercettazioni per provare la partecipazione; 2) censura della sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità della custodia in carcere: si deduce la vetustà e genericità dei precedenti, l'eta' quasi settantenne del ricorrente e la sua scarsa autonomia, nonchè la sproporzione della misura rispetto al ruolo addebitato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ne ha disposto l'inammissibilita'. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale della Libertà (integrata unitariamente con quella del GIP) che ha fondato la gravità indiziaria su convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia corredate da riscontri (intercettazioni, osservazioni, filmati, collegamenti con altri procedimenti e con esponenti della criminalità locale), nonche' sulla sussistenza e attualita' delle esigenze cautelari. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare (impossibilita' di rivedere il merito delle valutazioni indiziarie salvo vizi di legge o manifeste illogicita') e ha ritenuto generiche e non sufficientemente specifiche le doglianze dell'impugnante. Conseguentemente il provvedimento di custodia e le valutazioni del Tribunale della Libertà sono confermate e il ricorrente e' tenuto al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza menziona inoltre richiamo alla Corte costituzionale n. 186/2000 in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' (testo fornito interrotto sul punto finale).

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola la gravita' degli indizi ai fini delle misure cautelari; la Corte ricorda che il sindacato in cassazione e' limitato a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicita' evidenti nella motivazione, non la riconsiderazione dei fatti.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per tale fattispecie, valutando l'operativita' e la professionalita' del gruppo.

  • art. 110, 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990

    Norme che definiscono concorso di persone e reati-fine in materia di stupefacenti; citate come capo di imputazione collegato agli accertamenti sull'attivita' illecita.

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 2 e commi 3-4 richiamati)

    La Corte sottolinea la differenza tra il livello probatorio richiesto in sede di giudizio di merito (art. 192, comma 2 - precisione e concordanza degli indizi) e il piu' leggero standard cautelare richiamato dall'art. 273; per le misure cautelari non e' necessario il medesimo rigore richiesto per la condanna.

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)

    Richiama la valutazione dell'attualita' delle esigenze cautelari; la Corte conferma che, nel reato associativo per stupefacenti, la distanza temporale dagli eventi non e' di per se' sufficiente ad escludere l'attualita' del pericolo, richiedendosi una valutazione complessiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha stabilito che il ricorrente debba sostenere le spese del procedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' del ricorso; qui la Corte non ha ritenuto che il ricorso sia stato proposto con colpa.

Massime di principio

  • In cassazione avverso misure cautelari la cognizione e' limitata: si puo' censurare solo la violazione di norme di legge o la manifesta illogicita' della motivazione, non la diversa valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Le dichiarazioni di piu' collaboratori di giustizia, se costanti, coerenti e corredate da riscontri (intercettazioni, osservazioni, riscontri documentali o processuali), possono costituire gravi indizi idonei a fondare la custodia cautelare.
  • Nei reati di associazione per il traffico di stupefacenti la valutazione delle esigenze cautelari richiede una prospettiva complessiva: la distanza temporale delle condotte-fine da sola non esclude l'attualita' del pericolo di reiterazione.
  • Il rapporto familiare non esclude la configurazione del vincolo associativo quando emergano elementi che dimostrino un ruolo attivo e competente del familiare nell'attivita' illecita; la sussistenza di un contributo apprezzabile alla realizzazione degli scopi del gruppo puo' essere dimostrata anche con forme diverse e non richiede l'indicazione di un ruolo formalmente definito.
  • Le censure generiche o prive di specificita' rispetto alle ragioni su cui si fonda il provvedimento impugnato sono inammissibili; chi impugna deve indicare con precisione le ragioni che contraddicono la motivazione del giudice di merito.
  • L'eta' avanzata o precedenti penali datati non sono automaticamente idonei a escludere il pericolo di reiterazione se permangono elementi concreti che dimostrano collegamenti operativi e attivita' illecite recenti o attuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.