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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10317/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare nei confronti di PAGNOZZI Paolo, indagato e poi condannato in primo grado per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (traffico di stupefacenti) e art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa), per il ruolo di garante/finanziatore del sodalizio nella Valle Caudina (settembre 2021 - maggio 2022). La difesa deduceva, a sostegno della sostituzione della misura: nuove dichiarazioni dei coimputati (Sopranzi Giulia e Pagliozzi Erminio) che attenuerebbero la sua posizione; l'assoluzione da reati di usura ed estorsione con aggravante mafiosa; il decorso del tempo e l'individuazione di domicilio fuori regione; la disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati; e la proponibilità di misura domiciliare con presidio elettronico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) la valutazione della gravità indiziaria non è censurabile in sede di legittimità se si tratta di mera diversa rivalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e, oltre a ciò, il ricorrente risultava già ottenuto una condanna di primo grado (16 anni e 8 mesi) sui medesimi fatti, sicché opera il principio di assorbimento salvo che siano prodotti elementi 'nuovi' idonei a incidere sulle prove poste a fondamento della condanna; (2) la valutazione del quadro cautelare è adeguatamente motivata: la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare (art. 275 c.p.p., comma terzo) non è stata neutralizzata dalle argomentazioni difensive, mentre il Tribunale ha valorizzato la negativa personalità, precedenti specifici e violazioni pregresse e ha ritenuto inidonei il cambio di domicilio e il presidio elettronico a scongiurare il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e gli atti sono trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma sul traffico di stupefacenti: la condotta di finanziamento e supporto al narcotraffico è stata qualificata alla luce di tale norma e ritenuta elemento del quadro indiziario.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Articolo sull'associazione di tipo mafioso: il ruolo del ricorrente è stato valutato come inserimento in un contesto associativo criminoso con conseguente rafforzamento delle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma terzo

    Principio della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare: la Corte ha ricordato che tale presunzione opera anche nelle successive verifiche sulla permanenza delle esigenze cautelari e può essere superata solo da fatti nuovi che determinino un miglioramento significativo del quadro indiziario.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma di chiusura amministrativa: richiamata per gli adempimenti conseguenti alla condanna alle spese processuali.

Massime di principio

  • La Cassazione verifica in sede di legittimità solo l'adeguatezza logico‑giuridica della motivazione del giudice di merito; non è luogo per una rivalutazione ex novo delle prove.
  • Se sullo stesso fatto è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, il riesame cautelare è limitato: la condanna sopravvenuta assorbe la materia della verifica dei "gravi indizi" salvo produzioni di elementi davvero nuovi e idonei a incidere sulle prove che hanno retto la condanna.
  • Dichiarazioni di collaboratori o coimputati (=fonti dichiarative) vanno valutate nel contesto e possono risultare insufficienti a modificare il quadro indiziario se sono generiche, contraddittorie o parziali.
  • Elementi quali il decorso del tempo, il cambio di domicilio o l'assoluzione da reati diversi non sono di per sé decisivi per la sostituzione della misura cautelare: occorre dimostrare concretamente che il quadro del rischio (fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) è mutato in termini rilevanti.
  • Precedenti penali specifici, violazioni di misure di prevenzione e ruolo di rilievo nell'ambito criminale pesano fortemente nella valutazione della permanenza delle esigenze cautelari e giustificano differenziazioni di trattamento rispetto ad altri indagati.
  • Per ottenere misure meno afflittive (es. domiciliari con braccialetto) bisogna produrre elementi nuovi, specifici e probativi, non mere argomentazioni di opportunità o confronti con trattamenti altrui.

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