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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30948/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22/10/2021 che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando le pene per un'organizzata attività di spaccio (lotto TA). I motivi di cassazione erano vari: omessa motivazione sull'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), violazione di norme processuali per omesso proscioglimento (art. 129 c.p.p.), contestazione della qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, vizio di motivazione sulla pena (disproporzione), mancata applicazione di attenuanti (art. 114 c.p.), mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., errori di calcolo e motivazione relativi al vincolo della continuazione e alla relativa misura degli aumenti, e censure generiche sulla motivazione e sulla prova in relazione al ruolo di 'vedetta' o 'palo'.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'irrevocabilità della responsabilità penale per tutti gli imputati ai sensi dell'art. 624 c.p.p. Ha però accolto parzialmente i ricorsi di Antonio Bruno e Alfonso Trongone in relazione all'applicabilità della recidiva, e il ricorso di Carmine Notturno sia quanto all'applicabilità della recidiva sia quanto agli aumenti per la continuazione; tali profili sono stati annullati con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame. Sono stati rigettati o dichiarati inammissibili i ricorsi di numerosi altri imputati (tra cui Corrado, Annunziata, Maiello, Sorgente, Puzone, Elefante, Russo, Villani, De Santis) per varie ragioni (genericità, rinuncia ai motivi, mancanza di censure specifiche). Il ricorso di Manfredonia è stato rigettato e questi è stato condannato al pagamento delle spese processuali. È stata disposta, in via equitativa, l'assegnazione alla Cassa delle Ammende di complessivi euro 3.000 per i ricorrenti ritenuti incolpevoli nella determinazione dell'inammissibilità. In sintesi: parziale accoglimento limitato a profili di recidiva/continuazione per tre ricorrenti; prevalente rigetto o inammissibilità per gli altri, con conferma delle determinazioni di merito in gran parte.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato per l'applicazione di una pena concordata su richiesta congiunta delle parti (pena concordata per Villani). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione ove richiesta e documentata.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per omesso proscioglimento. La Cassazione ha ritenuto i motivi generici e inammissibili quando gli imputati avevano rinunciato ai motivi di merito, osservando che la rinuncia impedisce l'esame sostanziale delle censure.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (quinto comma)

    Contestata la qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma. La Corte territoriale aveva ritenuto la rinuncia estesa e la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso quando la censura non era stata mantenuta con chiarezza e specificità.

  • art. 114 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti per ottenere un'attenuante; la Corte ha confermato che l'attenuante richiede che il contributo del soggetto sia marginale e non efficace causalmente nell'economia del reato, e ha escluso l'attenuante per chi aveva ruolo di vedetta non marginale.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato come possibile beneficio; la Corte ha osservato che l'art. 131-bis presuppone un accertamento di merito e non può essere valutato quando l'imputato ha rinunciato a censure di merito.

  • art. 99 c.p.

    Norma sulla recidiva: la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione sull'applicabilità della recidiva e ha annullato con rinvio le condanne per alcuni imputati (Bruno, Trongone, Notturno) laddove la motivazione si era limitata a un mero richiamo ai certificati del casellario senza valutazione critica.

  • art. 442 c.p.p.

    Citato in relazione alla possibile decurtazione della pena sul reato "satellite" in caso di continuazione; la Corte ha ritenuto la questione rilevante per Notturno e ha disposto il rinvio per consentire un nuovo esame.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in ordine alla motivazione del calcolo della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente, in casi di calcolo semplice e trasparente, il riferimento alle formule previste dall'art. 133 per la verifica di ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'onere delle spese processuali: la Cassazione ha disposto l'incombente delle spese a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o rigettati.

  • Sent. Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la decisione di imporre un versamento alla Cassa delle Ammende pur ritenendo non colposa la presentazione dei ricorsi; ha consentito una determinazione equitativa (euro 3.000).

Massime di principio

  • Le censure generiche o prive di specificità sul punto di diritto o di fatto sono frequentemente dichiarate inammissibili: il ricorso in Cassazione deve indicare con precisione il vizio dedotto e fornire concreta contestazione della motivazione di merito.
  • La rinuncia ai motivi di merito in sede di appello impedisce generalmente alla Corte di appello e poi alla Cassazione di riesaminare quelle questioni sostanziali (compresa l'applicabilità di benefici come l'art. 131-bis), salvo che la rinuncia non sia stata limitata espressamente.
  • L'applicazione della recidiva richiede una motivazione effettiva e critica: non è sufficiente il mero richiamo ai certificati del casellario; il giudice deve valutare e spiegare la rilevanza dei precedenti nel giudizio sulla pena.
  • L'attenuante ex art. 114 c.p. si riconosce solo quando il contributo dell'imputato sia marginale e di scarsissima incidenza causale rispetto all'evento criminoso; il ruolo di vedetta non è automaticamente tale da far scattare l'attenuante.
  • In caso di continuazione, se reati già giudicati con rito abbreviato sono posti in continuazione con altri reati, occorre valutare la riduzione prevista (es. il principio delle Sezioni Unite su riduzione di un terzo), e motivare eventuali aumenti/decurtazioni in modo specifico.
  • Il calcolo della pena e gli aumenti per continuazione devono essere esposti con logica numerica sufficientemente trasparente; nei casi di calcolo semplice e immediatamente verificabile, un esplicito richiamo alle formule di legge può essere ritenuto sufficiente.
  • Quando si ottiene l'annullamento parziale per vizi di motivazione su recidiva o continuazione, il giudice di rinvio deve riesaminare i profili criticati e motivare nuovamente la decisione conformemente ai principi indicati dalla Cassazione.

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