Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20898/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non decide nel merito dei motivi di ricorso perché rileva che la contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018; l’Ufficio non ha opposto diniego e non è stata richiesta trattazione, risultando anche documentato il pagamento dell’importo dovuto. Per tale ragione dichiara l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2006, basata su un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate imputava per trasparenza il reddito di partecipazione a una socia di una società in accomandita semplice. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo l’omessa notifica dell’avviso di accertamento. In primo grado l’Ufficio aveva prodotto copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa all’avviso di accertamento, recante una firma attribuita alla contribuente; quest’ultima aveva poi disconosciuto la sottoscrizione e prospettato querela di falso, senza però instaurare il relativo giudizio. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo inutilizzabile il documento sulla base di una risposta non inequivoca dell’Ufficio all’interpello del giudice. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la sentenza regionale, ma il testo non ne specifica il contenuto analitico oltre al quadro appena descritto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene una definizione agevolata della controversia prevista dalla legge e risultano soddisfatti i relativi presupposti procedurali e di pagamento, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La mancata opposizione dell’Ufficio alla domanda di definizione agevolata e l’assenza di una richiesta di trattazione da parte interessata sono elementi decisivi per l’estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione applicabile.
  • L’estinzione per sopravvenuta definizione agevolata assorbe ogni questione di merito o processuale dedotta col ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.