Cassazione Civile, Ordinanza n. 20898/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non decide nel merito dei motivi di ricorso perché rileva che la contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018; l’Ufficio non ha opposto diniego e non è stata richiesta trattazione, risultando anche documentato il pagamento dell’importo dovuto. Per tale ragione dichiara l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2006, basata su un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate imputava per trasparenza il reddito di partecipazione a una socia di una società in accomandita semplice. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo l’omessa notifica dell’avviso di accertamento. In primo grado l’Ufficio aveva prodotto copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa all’avviso di accertamento, recante una firma attribuita alla contribuente; quest’ultima aveva poi disconosciuto la sottoscrizione e prospettato querela di falso, senza però instaurare il relativo giudizio. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo inutilizzabile il documento sulla base di una risposta non inequivoca dell’Ufficio all’interpello del giudice. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la sentenza regionale, ma il testo non ne specifica il contenuto analitico oltre al quadro appena descritto.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
reddito da partecipazione imputato per trasparenza
viene richiamato come base normativa dell’imputazione per trasparenza del reddito di partecipazione al socio.
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la presentazione dell’istanza di definizione agevolata, in assenza di diniego dell’Ufficio e di istanza di trattazione, comporta l’estinzione del giudizio.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata ai fini della definizione agevolata.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene una definizione agevolata della controversia prevista dalla legge e risultano soddisfatti i relativi presupposti procedurali e di pagamento, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso.
- La mancata opposizione dell’Ufficio alla domanda di definizione agevolata e l’assenza di una richiesta di trattazione da parte interessata sono elementi decisivi per l’estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione applicabile.
- L’estinzione per sopravvenuta definizione agevolata assorbe ogni questione di merito o processuale dedotta col ricorso per cassazione.
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