Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22581/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce da una fornitura di componenti meccanici per motori di trattori effettuata da una società poi assoggettata a liquidazione giudiziale in favore di un’impresa assicurata presso la ricorrente. Secondo la ricostruzione dell’assicuratore, i componenti forniti tra febbraio e luglio 2017 sarebbero risultati difettosi negli anni successivi; la fornitrice avrebbe inoltre modificato il ciclo produttivo nel novembre 2017 senza informare il cliente, in violazione del contratto. L’assicurata avrebbe pagato al cliente finale i costi di sostituzione dei prodotti difettosi e avrebbe escusso la polizza, con conseguente surrogazione ex art. 1916 c.c. dell’assicuratore nei diritti dell’assicurata. In sede di opposizione allo stato passivo, il credito di oltre 3,7 milioni di euro è stato escluso dal tribunale, che ha ritenuto: (1) la controversia definita da una scrittura transattiva del 14 maggio 2019 tra fornitrice e assicurata, avente valore tombale anche sul presente contenzioso; (2) in ogni caso, non provato l’inadempimento della fornitrice, per genericità della documentazione e impossibilità di identificare i motori interessati. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, in sintesi: erronea interpretazione della transazione, che avrebbe riguardato solo masse non ancora montate e non i danni ai motori circolanti; violazione del principio di non contestazione e dell’art. 116 c.p.c. per non avere il giudice valorizzato l’ammissione della modifica del processo produttivo; erronea distribuzione dell’onere della prova in materia contrattuale, sostenendo che bastasse allegare l’inadempimento e spettasse alla controparte dimostrare il corretto adempimento; erronea valutazione del nesso causale tra difformità delle lavorazioni e guasti; omessa ammissione di prove testimoniali e CTU ritenute necessarie per dimostrare i danni e la loro riferibilità causale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura mirava solo a contrapporre una diversa interpretazione della scrittura transattiva rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente il modo in cui sarebbero stati violati i canoni legali di interpretazione. Ha poi dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi perché diretti contro una ratio decidendi autonoma e concorrente del decreto impugnato: anche a prescindere dalla transazione, il tribunale aveva infatti ritenuto non provato originariamente l’inadempimento dedotto. Poiché la prima ratio, da sola sufficiente a sorreggere il rigetto dell’opposizione, è rimasta intatta, il ricorrente è stato ritenuto privo di interesse all’esame delle altre censure. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1916 c.c.

    richiamato come fondamento della surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato dopo il pagamento dell’indennizzo

  • art. 1362 c.c.

    richiamato tra i canoni di interpretazione contrattuale asseritamente violati

  • art. 1363 c.c.

    richiamato tra i canoni di interpretazione contrattuale asseritamente violati

  • art. 1365 c.c.

    richiamato tra i canoni di interpretazione contrattuale asseritamente violati

  • art. 1366 c.c.

    richiamato tra i canoni di interpretazione contrattuale asseritamente violati

  • art. 1367 c.c.

    richiamato tra i canoni di interpretazione contrattuale asseritamente violati

  • art. 1369 c.c.

    richiamato tra i canoni di interpretazione contrattuale asseritamente violati

  • art. 1372 c.c.

    richiamato in relazione all’efficacia vincolante della transazione rispetto alla controversia dedotta

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al principio di non contestazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità contrattuale e prova dell’inadempimento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio e alla dedotta mancata ammissione delle prove

  • art. 1176 c.c.

    richiamato tra le norme sulla diligenza e sull’adempimento

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di danno risarcibile e nesso con l’inadempimento

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi sul nesso causale e alla responsabilità per danno

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro di legittimità per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato quale parametro di legittimità per le censure su prova, motivazione e violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro di legittimità per nullità processuali e omessa ammissione di prove

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e, in cassazione, non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa della clausola o dell’accordo: il ricorso deve indicare in modo specifico quali canoni legali di interpretazione siano stati violati e in che modo.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggerla, le censure dirette solo contro una ratio concorrente sono inammissibili per difetto di interesse se la prima resta ferma.
  • Nel giudizio di legittimità non è possibile rimettere in discussione il merito dell’apprezzamento probatorio sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c., salvo che sia denunciata una effettiva alterazione delle regole legali di giudizio.
  • In tema di responsabilità contrattuale, la parte che agisce deve allegare e provare il fatto costitutivo della pretesa nei limiti del riparto applicabile; non è sufficiente una deduzione generica dell’inadempimento, specie se il giudice di merito rileva l’insufficienza del materiale probatorio sul nesso tra difformità del bene e danno.
  • La surrogazione dell’assicuratore ex art. 1916 c.c. gli consente di far valere i diritti dell’assicurato, ma non lo esonera dall’onere di rispettare i presupposti probatori e sostanziali del credito azionato nei confronti del terzo responsabile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.