Cassazione Civile, Ordinanza n. 33420/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi di pubblicità per euro 25.000 oltre IVA, riferiti a una sponsorizzazione di un'autovettura sportiva recante il marchio della società e partecipante a gare rally. La contribuente impugnava l'atto sostenendo che la spesa era documentata da uno scambio di lettere integrativo di un contratto scritto, che si trattava di spese pubblicitarie finalizzate alla promozione dell'immagine sociale e che le manifestazioni sportive del 2002 non erano quelle oggetto della fattura registrata nel 2003. In primo grado il ricorso veniva accolto, ma in appello la CTR riformava la decisione ritenendo non dimostrata l'inerenza della spesa e, soprattutto, la mancanza di un contratto scritto con la società indicata come sponsor, oltre all'assenza di prova che l'equipaggio dell'auto fosse fornito dalla società terza e alla presenza di incongruenze sulle date delle manifestazioni. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 74, comma 2, e 75 d.P.R. 917/1986, sostenendo che il principio di inerenza si estende anche alle spese promozionali e che le spese pubblicitarie sono inerenti anche se sostenute prima dell'offerta del bene o servizio; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbe considerato la congruità della spesa, esigua rispetto ai ricavi e all'oggetto sociale; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo un travisamento delle prove, poiché vi sarebbe stato uno scambio di corrispondenza, il socio indicato dalla CTR sarebbe stato socio di un'altra società e il secondo pilota non sarebbe stato dipendente ma solo assicurato. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili e comunque manifestamente infondati perché non si confrontavano con la ratio decidendi, fondata non su un astratto diniego dell'inerenza delle spese promozionali, ma sulla mancata prova concreta dell'operazione e dell'idonea giustificazione della fattura di sponsorizzazione; ha dichiarato il terzo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, mancata localizzazione e trascrizione dei documenti richiamati e perché mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente. Ha ritenuto che le censure non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, centrata sulla mancata prova concreta dell'inerenza e della giustificazione della sponsorizzazione, nonché sull'assenza di adeguata dimostrazione documentale del rapporto negoziale e dei fatti allegati. Il giudizio si è concluso con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate e con gli ulteriori effetti processuali previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 74, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inerenza delle spese pubblicitarie e promozionali; la Corte osserva che la censura non si confronta con la ratio della decisione di merito, che non nega in astratto tale principio ma contesta la prova concreta dell'operazione.
art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 74; la Corte rileva che il motivo è generico e non spiega in che consisterebbe la violazione, risultando inammissibile e infondato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il paradigma invocato per i motivi di violazione di legge; la Corte osserva che le censure non formulano realmente una violazione delle norme indicate e non colgono la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte afferma che non è dedotto un fatto storico trascurato, ma solo una diversa lettura delle risultanze e delle difese.
Richiamato per denunciare il preteso travisamento delle prove; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; la Corte ribadisce che la censura mira in sostanza a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quale conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di detrazione dell'IVA e deducibilità di costi di sponsorizzazione o pubblicità, non basta invocare in astratto l'inerenza della spesa: il contribuente deve dimostrare concretamente il nesso tra costo sostenuto e attività d'impresa, nonché la reale giustificazione dell'operazione.
- Una censura per violazione di legge è inammissibile se non indica puntualmente in che cosa consista la violazione delle norme invocate e se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve denunciare un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito, non una semplice critica alla valutazione delle prove o alla mancata adesione alla tesi difensiva.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito; richiede una specifica allegazione del preteso travisamento probatorio e dei documenti rilevanti, con rigoroso rispetto dell'autosufficienza del ricorso.
- Se la decisione di merito fonda il diniego di deduzione/detrazione sulla mancata prova documentale e sulla concreta non riferibilità dell'operazione all'impresa, il ricorso per cassazione deve attaccare proprio tali profili fattuali, altrimenti resta inconferente.
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