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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32696/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La società incaricata della riscossione impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibile il suo appello. La CTR aveva ritenuto irregolare la costituzione dell'agente della riscossione perché avvenuta a mezzo di un avvocato del libero foro, in asserito contrasto con la disciplina processuale tributaria. Con il primo motivo, la ricorrente deduceva violazione di varie norme sul patrocinio e sul processo tributario, sostenendo che la normativa non esclude la difesa tramite avvocato esterno e che tale facoltà sarebbe confermata anche da disposizioni speciali e dal protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato. Con il secondo motivo, subordinato, lamentava la violazione delle norme sul documento informatico e sulla notifica via PEC, sostenendo la validità della cartella notificata telematicamente. La parte resistente si costituiva con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Sicilia in diversa composizione, affinché riesamini il merito della controversia, rimasto assorbito, e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla facoltà dell'Agenzia della riscossione di avvalersi, nei casi previsti, di avvocati del libero foro, escludendo l'inammissibilità dell'appello per la sola ragione della difesa esterna.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2

    La Corte ha ritenuto che tale disposizione non escluda, nei casi previsti, la possibilità per l'agente della riscossione di stare in giudizio tramite avvocato del libero foro.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 16-bis, 49

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della ritualità della difesa e delle notifiche nel processo tributario.

  • D.P.R. n. 68 del 2005, art. 16

    Richiamato in tema di posta elettronica certificata e notificazioni telematiche.

  • D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 20, 22, 23, 48

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la validità della notifica a mezzo PEC e del documento informatico.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 8, lett. d)

    Richiamato dalla ricorrente nel complesso delle norme sul patrocinio e sul processo tributario.

  • D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 12

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del processo tributario.

  • D.M. n. 163 del 2013, art. 3, comma 3

    Richiamato dalla ricorrente come fonte regolamentare sul patrocinio e organizzazione del contenzioso.

  • Decreto del Direttore generale delle finanze 30 giugno 2016, art. 16

    Richiamato dalla ricorrente tra le fonti che disciplinano il contenzioso dell'agente della riscossione.

  • D.M. 15 dicembre 2016

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del patrocinio nel contenzioso tributario.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, conv. in L. n. 225 del 2016

    La Corte ha richiamato tale disposizione, letta insieme ai principi delle Sezioni Unite, per confermare la facoltà di ricorrere ad avvocati del libero foro.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4

    Richiamato nei principi delle Sezioni Unite come norma che prevede l'eventuale delibera motivata nei casi speciali.

  • D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17

    Richiamati per il rispetto dei criteri di scelta degli avvocati del libero foro nei casi consentiti.

Massime di principio

  • Nel contenzioso dell'agente della riscossione, la difesa può essere assunta, nei casi previsti dalla convenzione e dalla disciplina speciale, anche da un avvocato del libero foro, senza che ciò determini di per sé l'inammissibilità o l'irregolarità della costituzione in giudizio.
  • Quando la scelta tra Avvocatura dello Stato e avvocato del libero foro dipende dalla riconduzione del caso alle ipotesi consentite dalla convenzione o dall'indisponibilità dell'Avvocatura, la costituzione in giudizio tramite l'uno o l'altro difensore implica la sussistenza del relativo presupposto senza necessità di specifica allegazione o prova.
  • Se il primo motivo di ricorso è fondato sulla ritualità della rappresentanza in giudizio e tale questione assorbe il fondamento della decisione impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e il giudice di legittimità rinvia al giudice di merito per l'esame delle questioni non trattate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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