Cassazione Civile, Ordinanza n. 26486/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società fornitrice di prodotti petroliferi aveva chiesto l’accertamento dell’obbligazione fideiussoria prestata da una banca a garanzia dell’esposizione debitoria di un soggetto che gestiva un distributore di carburanti. La banca aveva sostenuto che parte dei debiti non era ancora esigibile e che altra parte derivava da forniture effettuate dopo la scadenza della garanzia; inoltre aveva richiamato un controcredito del debitore principale per bonus di fine gestione. I giudici di merito avevano accolto la domanda della creditrice in appello, interpretando la fideiussione come riferita alle obbligazioni assunte durante la vigenza della garanzia, a prescindere dalle successive scadenze di pagamento delle singole fatture, anche alla luce della rinuncia del garante alla decadenza ex art. 1957 c.c. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) motivazione contraddittoria sulla rilevanza delle scadenze delle obbligazioni garantite; (2) errata interpretazione del contratto e della natura autonoma delle singole prestazioni di somministrazione, sostenendo che la garanzia coprisse solo i debiti già scaduti alla cessazione della garanzia; (3) omesso esame della mancata contestazione delle fatture e del controcredito compensativo; (4) uso inconferente dell’art. 1957 c.c. e decisione ultra petita, poiché la norma sarebbe stata richiamata senza specifica domanda e comunque solo per la tutela del fideiussore, non per delimitare l’oggetto della garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo e quarto motivi perché il ricorrente non aveva riportato compiutamente il contenuto del contratto di fideiussione, violando il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso ex art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre ha osservato che il testo contrattuale consentiva plausibilmente l’interpretazione accolta dalla Corte d’appello, cioè che rilevasse l’assunzione delle obbligazioni nel periodo di vigenza della garanzia e non la sola scadenza delle singole fatture. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su atti e documenti richiamati solo genericamente, senza riprodurne il contenuto e senza indicarne adeguatamente la collocazione processuale; peraltro la censura era comunque debole perché i crediti risultavano sorretti non solo dalle fatture ma anche dal contratto e dal rapporto sottostante. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente; nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei confronti dell’intimato non costituito.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere la riproduzione o comunque l’esatta indicazione degli atti e documenti sui quali si fondano le censure; il mancato rispetto del requisito di specificità e autosufficienza comporta l’inammissibilità dei motivi.
È richiamato come parametro della censura sulla motivazione, ma la Corte esclude che la motivazione della sentenza d’appello fosse contraddittoria o incomprensibile.
È invocato per omesso esame/motivazione, ma le doglianze sono giudicate inammissibili perché non autosufficienti o comunque infondate.
È evocato per asserita ultrapetizione, ma la Corte rileva che il giudice di merito ha solo interpretato le clausole contrattuali e vagliato gli elementi rilevanti per definire l’oggetto della garanzia.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla portata della fideiussione; la Corte conferma che l’oggetto della garanzia va desunto dal testo contrattuale.
La rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. è stata letta come elemento coerente con la tesi che la garanzia operasse sulle obbligazioni assunte in vigenza del rapporto, anche se le scadenze di pagamento erano successive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure che investono l’interpretazione di un contratto di garanzia sono inammissibili se il ricorrente non trascrive o indica in modo puntuale le clausole rilevanti e la loro collocazione negli atti di causa.
- Ai fini della delimitazione dell’oggetto di una fideiussione, il giudice deve avere riguardo al tenore complessivo delle clausole contrattuali; se il testo collega la garanzia alle obbligazioni assunte nel periodo di efficacia del rapporto, non è decisiva la sola scadenza successiva delle singole fatture.
- La deduzione di una contraddittorietà motivazionale non può essere accolta quando la sentenza impugnata offre una lettura coerente delle clausole contrattuali e la censura non si confronta con tale ratio decidendi.
- Le doglianze basate su documenti o atti di merito sono inammissibili se il ricorrente si limita a un rinvio generico, senza riprodurne il contenuto e senza indicarne specificamente l’allocazione nel fascicolo, rendendo impossibile il controllo di legittimità.
- La contestazione dell’esistenza o dell’entità del credito e l’eccezione di compensazione devono essere dedotte nel ricorso in modo specifico e autosufficiente; in difetto, la censura non è scrutinabile in cassazione.
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