Cassazione Penale, Sentenza n. 6018/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la conferma delle condanne pronunciate in appello per estorsioni (con aggravanti per metodo mafioso, appartenenza a Cosa nostra e pluralità di persone) e per traffico di stupefacenti. I ricorrenti denunciavano, a vario titolo: carenza o travisamento della motivazione (mancato confronto con i motivi d'appello), assenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità, diniego illegittimo di rinnovazione probatoria o di audizione della persona offesa, insufficienza del compendio probatorio (intercettazioni e dichiarazioni), errata valutazione delle aggravanti (agevolazione all'associazione mafiosa e uso del metodo mafioso) e rifiuto ingiustificato delle attenuanti generiche o del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio in relazione ai ricorsi proposti da Giuseppe Fricano, Giuseppe La Torre e Salvatore Verga, rilevando carenze motivazionali e mancanza di riscontri individualizzanti; dichiarato inammissibili i ricorsi di Giuseppe Messia, Silvio Guerrera e Girolamo Taormina, condannando questi ultimi al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (con successiva correzione d'ufficio del dispositivo che ha ripartito e specificato le somme da rifondere tra i diversi imputati e le varie parti civili).
Norme richiamate
Norma di riferimento per il reato di estorsione. La Corte ha valutato la sufficienza e la logica della motivazione circa la configurazione del reato e ha ritenuto che, quando la motivazione non affronta adeguatamente le censure di appello, sussista vizio rilevante che può giustificare annullamento e rinvio.
Base normativa per l'aggravante collegata all'agevolazione di associazioni mafiose e per il 'metodo mafioso'. La Corte ha ribadito che l'aggravante di agevolazione è di natura soggettiva e può essere riconosciuta anche quando il concorrente non sia animato dallo stesso fine se era consapevole della finalità agevolativa; il metodo mafioso può essere desunto dalle modalità della condotta e dal contesto territoriale.
Disciplina delle attenuanti speciali per chi offre un contributo alle indagini (distinta dalle attenuanti generiche). La Corte ha chiarito che le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e sono distinte dall'attenuante prevista dall'art. 8 della legge 203/1991; la mera assenza di elementi negativi non impone il riconoscimento delle attenuanti.
art. 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 (d.l. 13/05/1991 n.152 conv. 1991)
Attenuante per chi fornisce un valido contributo alle indagini antimafia. La Corte ha evidenziato la diversità rispetto alle attenuanti generiche e i requisiti specifici per il suo riconoscimento.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha indicato che la determinazione della pena è valutazione globale e che l'aumento per continuazione va motivato tenendo conto di tutti gli elementi previsti dalla norma; bastano ragioni intuitive e globali purché comprensibili.
Regola sulla rinnovazione della testimonianza in appello. La Corte ha ritenuto che la rinnovazione può essere omessa se il compendio probatorio è ritenuto già completo e linee di fatto chiare, salvo che sussistano lacune decisive nella motivazione del giudice d'appello.
Norme sul rito abbreviato e sulle opzioni condizionate all'acquisizione di prove. La Corte ha osservato che chi rinuncia al completamento probatorio optando per il rito abbreviato 'secco' non può poi contestare il rigetto della richiesta condizionata: l'opzione equivale a rinuncia in limine litis.
Norma sui delitti in materia di stupefacenti. Applicata nel giudizio contro Salvatore Verga; la Corte ha valutato la completezza del compendio probatorio (dichiarazioni e intercettazioni) e ritenuto che mancasse un'adeguata risposta alle doglianze d'appello, giustificando l'annullamento con rinvio.
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
Motivo di impugnazione per carenza di motivazione. La Corte ha ribadito che manca motivazione quando il giudice non affronta e risolve specifiche doglianze decisive proposte in appello.
Richiamato per gli effetti della declaratoria di inammissibilità (condanna alle spese). La Corte ha disposto la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- Il giudice d'appello è obbligato a confrontare puntualmente e analiticamente le doglianze proposte in appello: la mancata risposta a censure decisive può integrare vizio di motivazione che giustifica annullamento e rinvio.
- Le dichiarazioni di collaboratori o di chiamanti in correità richiedono riscontri 'individualizzanti': non basta confermare l'esistenza del fatto, occorre collegare in modo specifico la condotta alla persona chiamata in correità.
- In tema di estorsione ambientale e di metodo mafioso, la sussistenza dell'aggravante può essere desunta dalle modalità della condotta e dal contesto territoriale anche in assenza di esplicita indicazione della compagine mafiosa da parte della vittima.
- Le attenuanti generiche non sono automatiche: richiedono elementi positivi di segno favorevole; l'attenuante per collaborazione ex art. 8 legge 203/1991 ha presupposti diversi e più stringenti rispetto alle generiche.
- La Corte di cassazione non può rivedere il merito probatorio: può però cassare per vizio di motivazione quando la decisione di merito non risponde alle doglianze o travisa prove decisive.
- La rinnovazione probatoria in appello è necessaria solo se la mancata reintegrazione determina lacune rilevanti nel giudizio; se il compendio probatorio è ritenuto già esaustivo la rinnovazione può essere legittimamente esclusa.
- Chi opta per il rito abbreviato 'secco' dopo aver chiesto un abbreviato condizionato perde la possibilità di impugnare la decisione di rigetto della condizione, perché l'opzione vale come rinuncia alla prova richiesta.
- Le contestazioni sulla determinazione della pena (quantificazione e aumento per continuazione) devono indicare ragioni specifiche per superare la valutazione globale del giudice di merito; dogliane generiche sono inammissibili.
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