Cassazione Penale, Ordinanza n. 13455/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La condanna per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti è quindi rimasta ferma, così come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello, limitando la censura al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso era formulato in modo generico e contestava la valutazione di merito compiuta dal giudice territoriale sulla personalità dell'imputato e sulle modalità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e che non basta il solo stato di incensuratezza. Ha inoltre rilevato che il giudizio del giudice di merito è insindacabile in cassazione se congruamente motivato con riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p., potendo essere sufficiente anche un solo elemento negativo o neutro. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato la gravità del fatto, le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato, un precedente specifico, la capacità organizzativa dimostrata e la commissione del fatto mentre l'imputato era sottoposto a misure cautelari.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata; il ricorso non la investe nel merito ma soltanto il trattamento sanzionatorio correlato.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Il giudice di merito deve fondare il giudizio sulle attenuanti generiche sugli elementi rilevanti relativi a gravità del fatto, modalità dell'azione e personalità dell'imputato; può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzia l'assenza di elementi di segno positivo a favore dell'imputato; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondare il beneficio.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non contraddittoria e ancorata a elementi pertinenti ex art. 133 c.p.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento significativo, purché attinente alla personalità del colpevole, all'entità del reato o alle modalità esecutive del fatto.
- La genericità del motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche, quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, conduce alla declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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