Cassazione Penale, Ordinanza n. 25653/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dal Tribunale di Rimini con sentenza del 26/06/2025 per violazioni della normativa antinfortunistica nella qualità di amministratore di una società, ha proposto un atto di appello che è stato qualificato e trasmesso come ricorso per cassazione. Nel ricorso chiedeva, in sostanza, l'assoluzione per insussistenza del fatto, la mitigazione del trattamento sanzionatorio e la concessione della sospensione condizionale della pena. Ha inoltre domandato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., senza che tale questione risultasse proposta davanti al giudice di merito. La Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e meramente di merito, prive di una specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata, e che la richiesta ex art. 131-bis fosse inammissibile perché formulata per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano sostanzialmente richieste di rivalutazione del merito, non accompagnate da una puntuale critica della motivazione del Tribunale; ha inoltre affermato che la questione della particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non risulta specificamente sottoposta al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 146 e 159 d.lgs. n. 81 del 2008
sono le norme incriminatrici richiamate nel capo d'imputazione per le violazioni antinfortunistiche contestate all'imputato, in relazione alla sua qualità di amministratore della società
la sua applicazione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la questione non è stata specificamente sottoposta al giudice di merito
ostacola la deduzione in cassazione di questioni nuove, quale la particolare tenuità del fatto non proposta in precedenza
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito, se non contiene una specifica e puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di assoluzione, la critica al trattamento sanzionatorio e la domanda di benefici penali non sono scrutinabili in cassazione se formulate in modo generico e senza confronto con le ragioni della decisione di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando non risulti prospettata al giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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